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| Terapia del dolore: più facile accedere alle cure |
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Ancora oggi in Italia è difficile accedere ai farmaci per combattere il dolore. Queste difficoltà ci pongono agli ultimi posti in Europa per le prescrizioni dei farmaci oppiacei che servono a combattere il dolore e le sofferenze, cui sono costretti milioni di italiani colpiti da gravi malattie come il cancro, ma anche da patologie croniche e invalidanti o comunque da gravi traumi, etc. Una delle cause che rendono difficile l'accesso alla terapia del dolore è l'obbligo, previsto dal Testo unico degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope di cui al DPR 309 del 1990, di utilizzo di un ricettario speciale per la prescrizione di medicinali analgesici oppiacei per un gran numero di preparazioni medicinali contenenti antidolorifici In attesa di una revisione del Testo unico, il Viceministro Prof. Ferruccio Fazio, sentito il parere del Consiglio Superiore di Sanità, ha emanato oggi un'Ordinanza che iscrive temporaneamente alcune composizioni medicinali nella tabella II sezione D del Testo unico. L'Ordinanza del 16 giugno 2009 entra in vigore il giorno della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e rimane vigente fino all'entrata in vigore delle disposizioni di revisione del Testo unico o comunque non oltre i dodici mesi. Nell'Ordinanza stessa viene ribadita la necessità di una revisione sistematica del Testo unico. L'iscrizione delle composizioni in Tabella II sezione D rende più semplice la prescrizione di alcuni farmaci oppiacei, consentendo al medico di utilizzare il ricettario normale anziché quello speciale ed eliminando così le difficoltà burocratiche che spesso scoraggiano tali prescrizioni. Le composizioni medicinali, per le quali viene temporaneamente adottata la ricetta semplice, sono tutte composizioni ad uso diverso da quello parenterale, utilizzate nella terapia del dolore severo di qualsiasi origine. Sono esclusi i medicinali indicati nella terapia della disassuefazione degli stati di tossicodipendenza. Le composizioni temporaneamente iscritte nella sezione D della Tabella II sono:
© Ministerosalute.it / 16 giugno 2009 |
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