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| Se non ritiro gli esami rischio di doverli pagare per intero (non solo il ticket)? |
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Per l'addebito del costo di prestazioni sanitarie in caso di mancato ritiro, sono state emanate direttive nazionali a partire dalla finanziaria del 1992 (L. 312/91 N. 412), che prevedeva che, dal 1° gennaio 1992, i cittadini che non avessero ritirato i risultati di visite o esami diagnostici e di laboratorio fossero tenuti al pagamento per intero della prestazione usufruita. Era compito dell'Amministratore straordinario della Unità sanitaria locale stabilire le modalità più idonee al recupero delle somme dovute. Successivamente la legge finanziaria 2007 (Legge 296, all'articolo 1, Comma 796, lettera R) ha previsto «che a decorrere dal 1° gennaio 2007, i cittadini, anche se esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria, che non abbiano ritirato i risultati di visite o esami diagnostici e di laboratorio, sono tenuti al pagamento per intero della prestazione usufruita, con le modalità più idonee al recupero delle somme dovute stabilite dai provvedimenti regionali». Questi provvedimenti sono da leggersi nel contesto di tutte le azioni dirette a contrastare l'inappropriato ricorso alle prestazioni sanitarie, tema sul quale molto si sta facendo in accordo con le Regioni, che (a seguito della modifica del Titolo V della Costituzione, leggi Costituzionali n. 2 e 3 del 2001) sono direttamente responsabili della gestione e dell'organizzazione sanitaria, rimanendo al livello centrale l'adozione di provvedimenti di carattere generale diretti a garantire il rispetto dei Livelli essenziali di assistenza e l'equità del sistema. Un appropriato ricorso alle prestazioni sanitarie permette un corretto governo della domanda e consente di offrire servizi in tempi più brevi ai cittadini, perciò la misura prevista nelle citate leggi finanziarie, non ha scopo punitivo, ma vuole favorire una corretta fruizione dei servizi sanitari. È evidente che un paziente che si sottopone ad una prestazione sanitaria e non ritira il referto entro 30 giorni non ne ha necessità, inoltre, l'addebito del costo a costui non costituisce una violazione del principio di tutela della salute bensì un'azione che mira a garantirne la piena applicazione per chi ne ha effettivamente bisogno. D'altro canto le Aziende sanitarie sono tenute a fornire una completa informazione sulle modalità di erogazione e ritiro dei referti. Le modalità tecnico-operative per il recupero dei costi delle prestazioni sanitarie erogate e non "ritirate", costituisce espressione del principio di autonomia organizzativa e gestionale propria delle Regioni e delle Province Autonome che sono chiamate a diramare indicazioni alle Aziende per l'imputazione di detti costi. |
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