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| Quanti inganni nella pillola del giorno dopo |
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È evidente come un prodotto che agisce entro 72 ore dal rapporto sessuale può interrompere un processo vitale già in atto, e non - come il termine "contraccettivo" potrebbe far supporre - impedire che avvenga il concepimento. Già allo stato di zigote, infatti, è possibile affermare che si è creata una nuova vita, con due caratteristiche: è dotata di una sua peculiare e unica identità genetica in quanto frutto dell'assortimento indipendente e casuale dei cromosomi di due individui diversi; è dotata di una piena e totale capacità di proliferazione e differenziazione autonoma. La crescita nei primi giorni di sviluppo è rapida: le divisioni cellulari si susseguono al ritmo di una ogni 8-10 ore. Ecco che dopo 60 ore l'embrione è già allo stadio di 8 cellule e due giorni dopo, divenuto blastocisti, è già in procinto di raggiungere la cavità uterina dove dovrebbe impiantarsi. È chiara a questo punto l'estrema nocività di una pillola che non inibisce il concepimento ma allo stadio di 2, 4 o 8 cellule, o addirittura ancora più avanti nello sviluppo embrionario, determina la regressione di una vita in fieri agendo su un ambiente, quello uterino, che ha un ruolo di "approvvigionamento" dei fattori essenziali di crescita. Per logica stringente ne deriva che il solo sospetto di un'azione di tipo abortivo, anche in pochi casi, rende legittima l'obiezione di coscienza dei sanitari, diritto garantito da ogni Stato democratico. La cosiddetta "intercezione post-coitale" conseguita dal farmaco è un atto che può contrastare con la coscienza del sanitario o con il suo convincimento clinico. Da un punto di vista deontologico, la prescrizione della "pillola del giorno dopo" non rientra nelle mansioni obbligatorie del medico, il cui compito primario è curare le malattie o prevenirle. E il concepimento non è una malattia! Secondo l'articolo 22 del Codice deontologico, «il medico al quale vengono richieste prescrizioni che contrastino con la sua coscienza o con il suo convincimento clinico può rifiutare la propria opera a meno che questo comportamento non sia di grave e immediato nocumento per la salute della persona assistita e deve fornire al cittadino ogni utile informazione e chiarimento». Nell'attività sanitaria l'obiezione di coscienza si inquadra nel principio del consenso che garantisce la libertà morale degli utenti ma anche degli operatori dei servizi socio-sanitari, che non vanno ridotti ad acritici prestatori d'opera. L'obiezione di coscienza non è solo obbligo morale ma anche dovere deontologico quando si è di fronte alla richiesta di particolari interventi - anche sulle minorenni - che contrastano con i contenuti etici e professionali del proprio agire professionale.
Nel caso della "pillola del giorno dopo" l'obiezione di coscienza ha motivazioni cliniche che occorre conoscere:
E' Vita - Avvenire |
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