|
Perdita dell'incarico di struttura complessa |
|
|
|
|
Scritto da Administrator
|
|
lunedì 30 novembre 2009 |
|
La Corte di Cassazione ha affermato un rilevante principio in ordine al mantenimento della condizione di direttore di struttura complessa a seguito del conferimento degli incarichi per l'espletamento di funzioni di particolare rilevanza e di interesse strategico di cui all'art. 15 septies del Decreto legislativo n. 502/1992. Laddove il quarto comma della richiamata disposizione stabilisce che per il periodo di durata del contratto, i dipendenti di pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni con riconoscimento dell'anzianità di servizio, fa esclusivo riferimento ai rapporti di impieghi tempo indeterminato dei dipendenti di pubbliche amministrazioni e non anche, in particolare, agli incarichi temporanei di dirigente sanitario di secondo livello (o di struttura complessa) di cui al cit. D.Lgs., art. 15. Pertanto gli incarichi di direzione di struttura complessa potranno non essere confermati dalla ASL. (Avv. Ennio Grassini - http://www.dirittosanitario.net/)
|
DISCLAIMER
Attenzione: il
contenuto di questo sito è da intendersi come a scopo puramente informativo. La
Farmacia della Stazione (farmasa) non accetta alcuna responsabilità riguardo a
possibili errori, dimenticanze o cattive interpretazioni presenti in queste
pagine o in quelle cui si fa riferimento (links)