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Pubblicata in G.U. ordinanza contro taglio coda e orecchie cani
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cucciolo_cane_1 (Adnkronos Salute) - Tagli della coda e delle orecchie ai cani consentiti solo "se un veterinario li considera un intervento non curativo necessario sia per ragioni di medicina veterinaria, sia nell’interesse di un determinato animale". Lo stabilisce la nuova ordinanza del ministero della Salute sulla tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale di venerdì scorso. Un testo salutato con soddisfazione dalla Lega antivivisezione (Lav). L'ordinanza "cancella la Nota del 16 marzo scorso" con la quale "si era cercato di riaprire al taglio delle code su alcune categorie di cani, in particolare quelli usati nella caccia". Un testo contestato dagli animalisti. Ma cosa recita, in pratica, l'ordinanza del 22 marzo 2011 'Differimento del termine di efficacia e modificazioni, dell'ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 3 marzo 2009, concernente la tutela dell'incolumita' pubblica dall'aggressione dei cani'? Nel testo si stabilisce che il termine di efficacia dell'ordinanza del 3 marzo e' "differito di ventiquattro mesi dalla data di pubblicazione della presente ordinanza". Inoltre si vietano "gli interventi chirurgici destinati a modificare la morfologia di un cane o non finalizzati a scopi curativi in conformità all’articolo 10 della Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia ratificata dall’Italia con la Legge 201 del novembre scorso". Articolo "che, appunto - nota la Lav - prevede eccezioni operate e certificate da un medico veterinario nell’interesse di un singolo cane e non di categorie". La volontà del ministero, per la quale la Lav ringrazia il sottosegretario Francesca Martini, a questo punto "è chiara, visto tanto più l’allargamento del divieto operato dalla nuova Ordinanza alla 'esposizione' dei cani con orecchie o code tagliate, e alla già perseguita 'vendita e commercializzazione' degli stessi".


© ADN Kronos

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