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Moralità professionale in gara
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Una società partecipava ad una gara indetta da una ASL per la fornitura di materiale protesico e monouso. A seguito di controlli svolti dalla stazione appaltante (azienda sanitaria) per l'accertamento del possesso dei requisiti di cui all'articolo 38 del D. Lgs. n. 163 del 2006, veniva esclusa dall'aggiudicazione per aver omesso di dichiarare nella documentazione presentata in sede di gara il beneficio della non menzione "per i provvedimenti ascritti sui certificati dei casellari giudiziali relativi ad un consigliere delegato e ad un suo procuratore, in violazione di quanto prescritto in tema di autocertificazione. La società riteneva che una lettura sistematica delle norme fosse idonea ad escludere la possibilità di considerare rilevanti tutte le condanne, limitando il rilievo soltanto a quelle gravi, in grado di incidere sulla moralità professionale.


La giurisprudenza ha chiarito che anche le sentenze di condanna con il beneficio della non menzione nel certificato del Casellario giudiziale potrebbero incidere sulla moralità professionale e costituire ostacolo all'ammissione ad un procedimento di evidenza pubblica, sicché i concorrenti ad una gara di pubblico appalto devono attestare con apposita autodichiarazione, oltre alla mancanza delle sentenze di condanna definitiva che vengono indicate nel certificato del Casellario giudiziale a richiesta dei privati, anche l'assenza di tutte le rimanenti sentenze definitive di condanna subite, anche con il beneficio della non menzione. Nelle gare di appalto pubblico la mancata dichiarazione dell'esistenza di queste ultime condanne penali costituisce una circostanza che ha valore autonomo e che incide sulla moralità professionale del soggetto, a prescindere da ogni valutazione circa la rilevanza del reato non dichiarato. L'impresa concorrente ad un pubblico appalto non può quindi sindacare essa stessa l'incidenza effettiva del reato compiuto sulla propria moralità professionale, avendo invece l'onere di dichiarare alla stazione appaltante tutte le condanne subite dal legale rappresentante. La non veridicità della dichiarazione integra quindi una autonoma causa di esclusione dalla gara, a prescindere dalla valutazione in ordine all'idoneità della condanna riportata ad incidere sulla moralità professionale dell'impresa. Il Consiglio di Stato ha espresso in materia l'opinione che l'esistenza di false dichiarazioni sul possesso dei requisiti, quali la mancata dichiarazione di sentenze penali di condanna, si configura come causa autonoma di esclusione dalla gara perché la valutazione circa la sussistenza del requisito della moralità professionale spetta alla stazione appaltante e non al concorrente, sicché quest'ultimo non ha il potere di anticipare tale giudizio omettendo nella sua dichiarazione dati penalmente rilevanti.

© (Avv. Ennio Grassini - http://www.dirittosanitario.net/)

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