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| Manovra economica, più risorse per il Servizio sanitario |
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Nel corso della conferenza stampa a Palazzo Chigi, Sacconi ha definito poi il 2009 "un anno strategico nel percorso per giungere finalmente ad una razionalizzazione della spesa sanitaria". E ciò, per il Ministro, deve avvenire "attraverso il pieno rispetto dei piani di rientro". Con particolare riferimento al Lazio, il Ministro ha anche sottolineato che i "Piani di rientro deve essere rispettati. Non possono essere fatti sconti, che non possono essere accettati da nessuna comunità". Riguardo, in particolare, il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, l'articolo 79 del Decreto oltre a confermare il fondo in 102.683 milioni di euro per l'anno 2009, come previsto dal Patto della salute 2007-2009, determina anche le risorse per i due anni successivi: 103.945 milioni di euro per l'anno 2010 e 106.265 milioni di euro per l'anno 2011. Per gli anni 2010 e 2011 l'accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato rispetto al livello di finanziamento previsto per l'anno 2009 è subordinato alla stipula di una specifica intesa Stato-Regioni che preveda misure per "l'efficientamento del sistema e del conseguente contenimento della dinamica dei costi" per non dover ricorrere necessariamente all'attivazione della leva fiscale regionale. All'articolo 61 del Decreto è prevista per gli anni 2009, 2010 e 2011 l'abolizione della quota di partecipazione al costo aggiuntiva di 10 euro per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per gli assistiti che non hanno diritto all'esenzione, ticket introdotto con la legge finanziaria 2007. Ai fini della copertura degli oneri derivanti dall'abolizione il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale al quale concorre ordinariamente lo Stato, stabilito all'articolo 79 del decreto , è incrementato di 400 milioni di euro all'anno per il trienno 2009-2011. Spetta alla regioni adottare ulteriori misure di incremento dell'efficienza e di razionalizzazione della spesa dirette a realizzare la parte residuale della copertura degli oneri derivanti dall'abolizione del ticket, ferma restando la possibilità di applicare, in misura integrale o ridotta, la quota di partecipazione abolita , ovvero altre forme di partecipazione dei cittadini alla spesa sanitaria di effetto finanziario equivalente. Fonte Ministero della Salute |
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