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Legge 40, il Tar chiama la Corte Costituzionale
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embrione-umorismo.jpg Ilaria Nava - E' Vita - Diagnosi pre-impianto, sì o no? La questione è sospesa, almeno finché non si pronuncerà la Corte costituzionale, chiamata dal Tar del Lazio in una sentenza pubblicata nei giorni scorsi e divenuta di dominio pubblico solo ieri a decidere sulla legittimità costituzionale dell'articolo 14 delle legge 40, nella parte in cui vieta la produzione di più di 3 embrioni e il congelamento degli embrioni stessi, con conseguente obbligo di impianto. Non dovrebbe contenere sorprese, quindi, la nuova versione delle linee guida annunciata dal ministro Turco, visto che, come ha affermato il Tar nella sentenza, il divieto è contenuto nella legge e in ogni caso, i principi contenuti nella legge impongono il rispetto della salute e della vita dell'embrione.

È datata 31 ottobre, ma è stata depositata solo in questi giorni la sentenza 398/2008 del Tribunale amministrativo del Lazio sulla legge 40, che annulla le linee guida « laddove si statuisce che ogni indagine relativa allo stato di salute degli embrioni creati in vitro, ai sensi dell'articolo 13, comma 5, dovrà essere di tipo osservazionale». Sul divieto di crioconservazione e sulla creazione di un massimo di 3 embrioni alla volta, da impiantare contemporaneamente, il Tribunale amministrativo ha invece sospeso il giudizio, rimettendo la questione alla Corte Costituzionale. La sentenza, quindi, modifica le linee guida vigenti dal 2004 abrogando la disposizione impugnata, ma sembra anche ribadire che la diagnosi dovrà avere come finalità solo la tutela dell'embrione stesso, come prescritto dall'articolo 13 delle legge: «Dalla comparazione tra le due disposizioni - afferma il Tar - emerge che, mentre nella legge si consente la ricerca clinica e sperimentale su ciascun embrione umano, sia pure per finalità esclusivamente terapeutiche e diagnostiche volte alla tutela della salute e allo sviluppo dell'embrione stesso, e si consentono interventi aventi finalità diagnostiche e terapeutiche, sempre al medesimo scopo, nelle linee guida tale possibilità viene contratta al punto di essere limitata alla sola "osservazione" dell'embrione. In buona sostanza - proseguono i giudici amministrativi -, fermo il generale divieto di sperimentazione su ciascun embrione umano, la legge n. 40 del 2004 consente la ricerca e la sperimentazione e gli interventi necessari per finalità terapeutiche e diagnostiche se volte alla tutela della salute e allo sviluppo dell'embrione», mentre «le linee guida riducono tale possibilità alla sola osservazione».

Accanto all'annullamento delle linee guida laddove sanciscono che ogni indagine sull'embrione dovrà essere di tipo esclusivamente osservazionale, il Tribunale ribadisce quindi che il divieto di selezione degli embrioni è una scelta compiuta dal legislatore, non dalle linee guida. Potranno essere eseguite diagnosi, a condizione che siano comunque volte alla tutela dell'embrione stesso e non alla sua selezione.
La decisione si pone in tal modo in contrasto con quanto stabilito nei recenti provvedimenti di Firenze e di Cagliari, che hanno affermato che il divieto di selezione, e conseguentemente anche di crioconservazione e soppressione degli embrioni malati, è contenuto esclusivamente nelle linee guida, che pertanto vanno disapplicate. Prosegue infatti il Tar: «Il potere relativo non può che competere al legislatore, con la conseguenza che se quest'ultimo, nella sua ampia discrezionalità politica ha stabilito di consentire interventi diagnostici sull'embrione per le finalità prima espresse, (ossia quelle volte esclusivamente alla tutela e alla salute dell'embrione stesso; ndr) questi ultimi non possono essere limitati nel senso prospettato nella norma delle linee guida».

Ne è un'ulteriore conferma il fatto che il Tar ha deciso di rimettere la questione alla Corte Costituzionale, invitandola a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale dell'articolo 14, nei commi 2 e 3. La pendenza di questo giudizio davanti alla Consulta va a incidere sull'iter di modifica delle linee guida, attualmente in corso presso il Ministero della Salute. La nuova versione non potrebbe certo introdurre nel nostro ordinamento la possibilità di crioconservazione o soppressione degli embrioni, né prevedere deroghe all'obbligo di un unico e contemporaneo impianto dei tre embrioni creati, neppure a fronte di una diagnosi che lascia supporre qualche patologia, visto che questa parte della legge è attualmente all'esame della Consulta.

Il provvedimento del Tar è stato emesso a seguito del ricorso presentato dalla Warm, (World Association Reproductive Medicine), associazione che riunisce centri che svolgono attività di procreazione medicalmente assistita, che aveva impugnato le linee guida sotto diversi profili. Con la sentenza  3452 del 2005 il Tar aveva già respinto il ricorso, affermando che la diagnosi pre impianto «è preclusa dalla legge (art. 13, III comma, lett. b) in quanto ricade nel divieto di selezione a scopo eugenetico, seppure trattasi di eugenetica negativa, volta cioè a fare sì che non nascano persone portatrici di malattie ereditarie, e non già a perseguire scopi di "miglioramento" della specie umana». Un provvedimento poi annullato per questioni procedurali dal Consiglio di Stato, che aveva rispedito il fascicolo al Tar. Di qui la nuova sentenza.

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