|
L'articolo «incriminato»
Tutti e tre i ricorsi su cui la Consulta è stata chiamata a esprimersi vertono su un unico articolo della legge 40, il 14, e in particolare su due suoi commi: quelli relativi al divieto di produrre più di 3 embrioni e di congelarli. Si tratta di pratiche inevitabili se si vuole introdurre la diagnosi dell'embrione concepito in vitro realizzata prima di avviare la gravidanza, vero obiettivo dei ricorsi e il cui divieto è stato di fatto eluso dalla stessa sentenza del Tar prima e dalle nuove linee guida emanate dall'ex ministro Turco poi. La selezione pre-impianto - va ricordato - consente di scartare gli esemplari difettosi e impiantare solo quello "sano". È una tecnica che però richiede un elevato numero di embrioni per poter essere eseguita con successo. L'articolo 14, tuttavia, non è una parte a se stante della norma: è legato intimamente all'impianto generale della legge 40 e al suo spirito, così come è ben condensato nell'articolo 1, che tutela chiaramente i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito. Ecco perché manomettere questa parte della legge equivarrebbe a scardinarne l'architrave. È perché si tutela il concepito che sono stati istituiti i divieti di sovrapproduzione e conseguente congelamento di embrioni, esattamente come il no alla diagnosi pre-impianto che scientificamente non ha ancora dimostrato di essere una tecnica innocua per l'embrione, e tantomeno di essere volta a tutelarne la salute (si effettua la diagnosi per scartare gli embrioni malati, non certo per curarli).
Le ambiguità del Tar
Il ricorso con cui il Tar ha sollevato la questione di costituzionalità della legge 40 davanti alla Consulta ha un percorso piuttosto contrastato. L'associazione Warm (World Association of Reproductive Medicine), nella quale sono rappresentati centri di procreazione medicalmente assistita, aveva infatti già impugnato il divieto davanti al Tribunale amministrativo del Lazio nel 2005. Con la sentenza 3452 il Tar aveva respinto il ricorso, affermando che la diagnosi pre-impianto «è preclusa dalla legge in quanto ricade nel divieto di selezione a scopo eugenetico, seppure trattasi di eugenetica negativa, volta cioè a fare sì che non nascano persone portatrici di malattie ereditarie, e non già a perseguire scopi di "miglioramento" della specie umana». Il provvedimento è però stato annullato (per motivi procedurali) dal Consiglio di Stato, che ha rispedito il fascicolo al Tar. Di qui la nuova sentenza, di segno opposto, alla base del ricorso alla Consulta ancora pendente. Questa seconda sentenza del Tar affianca alla sostanziale apertura alla diagnosi pre-impianto la "raccomandazione" che ogni indagine sia comunque volta alla tutela dell'embrione, e non alla sua selezione. Ma a che scopo si effettua una diagnosi pre-impianto se non a quello di selezionare gli embrioni? Non a caso ne serve un numero consistente per aumentare la probabilità di successo. E come può una pratica invasiva come la diagnosi pre-impianto tutelare l'embrione? Domande che il Tribunale amministrativo ha girato alla Corte Costituzionale.
La tutela della donna
Altro punto da esaminare è quello sollevato dalle sentenze del Tribunale di Firenze, in particolare da quella dello scorso luglio in cui il giudice Isabella Mariani ha accolto il ricorso di una coppia portatrice di esostosi (un'anomalia ereditaria che causa la crescita irregolare delle ossa) ordinando al centro che l'aveva rifiutata di eseguire la diagnosi pre-impianto e sostenendo che il medico deve seguire le regole della migliore scienza ed esperienza clinica «con specifico riguardo alla salute della donna». Si dimentica, tuttavia, che il divieto alla produzione di più di tre embrioni per ciclo tiene in conto proprio la salute della donna, evitando che quest'ultima si sottoponga a trattamenti di iperstimolazione ovarica altrettanto lesivi per la sua salute.
I possibili scenari
Il parere della Corte Costituzionale sulla legge 40 sarà, allora, decisivo. «Se infatti la Consulta dovesse accogliere i ricorsi, dichiarando incostituzionale l'articolo 14 della norma - spiega Aldo Loiodice, ordinario di Diritto costituzionale all'Università di Bari -, non solo i divieti di produzione di più di tre embrioni e di congelamento degli stessi verrebbero meno, ma l'intero impianto della legge ne resterebbe stravolto». Un'ipotesi che potrebbe addirittura rimettere il destino della norma in mano al Parlamento, aprendo il vaso di Pandora delle immaginabili fratture all'interno degli stessi schieramenti. Verrebbe così rimesso in gioco quello che con voto ampio e trasversale fu deciso nel 2004 varando la legge e fu poi ribadito con forza dal referendum popolare del 2005. «Se invece la Corte Costituzionale dovesse rigettare quei ricorsi - continua Loiodice - la legge 40 rimarrebbe intatta. Il che confermerebbe la decisione presa nel 2005 dalla stessa Consulta, che dichiarò inammissibile il referendum unico di abrogazione della legge proposto dai radicali definendo "costituzionalmente necessaria" la disciplina sulla procreazione medicalmente assistita e ricordando come la Costituzione italiana assegni alla Repubblica il compito di proteggere i diritti inviolabili dell'uomo, tra cui quello alla vita».
© E' Vita - Avvenire
|