farmacia della stazione frosinone gabrielli
Increase font size Default font size Decrease font size
IL SILENZIO DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO SUL VALORE DELLA VITA DEL NEOCONCEPITO
Ultime notizie farmaceutiche

 

Il grande genetista Jeròme Lejeune fu chiamato a testimoniare sulla natura dell'embrione: essere umano o cosa? Giustamente il giudice di primo grado ritenne che la risposta a tale quesito fos­se preliminare e dette ragione alla ma­dre che chiedeva il trasferimento degli embrioni nel suo stesso utero, non tanto per una prevalenza della donna sul ma­schio in materia di procreazione, ma perché quello era l'unico modo per tute­lare il diritto alla vita del figlio. Gli atti del processo di Maryville sono stati pub­blicati dallo stesso Lejeune (Jeròme Le­jeune, L'Enfant concentrationnaire, Le Sarment, Fayard 1990; trad. it.: L'em­brione segno di contraddizione, Oriz­zonte medico Roma 1992). Purtroppo in grado di appello i giudici dissero che gli ex coniugi avrebbero dovuto decidere di comune accordo, ma, poiché il padre non voleva che la ex moglie partorisse figli anche suoi, gli embrioni sono rima­sti nel gelo.

Simili, ma meno note, vicende giudi­ziarie si sono verificate anche in Italia, e sono state risolte prevalentemente attri­buendo al padre il diritto di veto rispet­to alla richiesta della donna di ottenere il trasferimento degli embrioni, come nel caso esaminato nel 2000 dal Tribuna­le di Bologna (Sulla vicenda si veda Me­dicina e Morale 2000, 6: 1193-1202).

Ora la stessa questione è giunta anche di fronte alla Corte Europea dei diritti dell'uomo, organo del Consiglio d'Euro­pa che ha sede a Strasburgo. Il 7 marzo 2006 è stata adottata una decisione nella procedura Evans contro Regno Unito. Natalie Evans, prima di sottoporsi all'a­sportazione delle ovaie per ragioni terapeutiche, d'accordo con il compagno convivente, identificato negli atti proces­suali come «J», aveva chiesto il prelievo di alcuni suoi ovociti, sei dei quali sono stati fecondati con il seme di «J». Gli embrioni così ottenuti sono stati crio­conservati in attesa della possibilità di essere trasferiti nell'utero della sig.ra Evans. La fecondazione era avvenuta nel novembre 2001, ma nel maggio 2002 il marito «J» - nel frattempo separatosi dalla Evans - aveva domandato la di­struzione degli embrioni, in base alla legge inglese del 1990 sulla fecondazione e l'embriologia. Secondo la normativa inglese, infatti, ognuno dei due partner che hanno concordemente chiesto l'ap­plicazione della procreazione medical­mente assistita, può revocare o modifi­care il consenso finché l'embrione non è utilizzato. La Evans si era opposta alla distruzione ed aveva chiesto il trasferi­mento degli embrioni nel proprio utero, ma tutte le giurisdizioni adite le avevano dato torto, giustificando la norma sulla revocabilità del consenso con argomen­tazioni varie, sinteticamente riassumibili con la tesi della equivalenza del diritto ad essere genitore e del diritto a non esserlo (anche dopo il concepimento, pri­ma della nascita) e, inoltre, della equiva­lenza giuridica tra i due partner. Esauri­te le azioni interne, la Evans si rivolge alla Corte di Strasburgo invocando l'ap­plicazione della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti e delle li­bertà fondamentali.

In sostanza le questioni da esaminare erano due: quella della titolarità del di­ritto alla vita e quella dei poteri del pa­dre riguardo agli embrioni (il principio valore della vita e il principio famiglia).

Sul primo punto la Corte, in una sen­tenza assai lunga e persino prolissa, ha deciso con una motivazione estrema­mente breve e lacunosa. Vi si legge che in mancanza di un consenso europeo circa la definizione scientifica e giuridica dell'inizio della vita, è legittima la diver­sa posizione dei vari Stati e poiché il di­ritto britannico non riconosce all'em­brione la qualità di soggetto autonomo di diritto, non può essere invocata la ga­ranzia stabilita nell'art. 2 della Conven­zione europea per la salvaguardia dei di­ritti e delle libertà fondamentali. Tale norma, rubricata espressamente afferma che «Il diritto al­la vita di ogni persona è protetto dalla legge». Pertanto quella della Corte è una motivazione che colpisce al cuore tutta la dottrina dei diritti umani, la cui fun­zione è esattamente quella di rendere valutabili le leggi positive in base a diritti inerenti alla natura umana, come tali universali e immutabili. Se una Corte specificamente chiamata a proteggere i diritti dell'uomo, li riconosce soltanto nella misura in cui sono riconosciuti dalle leggi scritte, il richiamo di tutti i documenti internazionali e nazionali ai diritti umani, perde significato. Non è il consenso, variabile nel tempo e nello spazio, a fondare i diritti umani, ma la dignità reale dell'uomo stesso. Altrimen­ti non si esce da quella logica della posi­tività, che, ultimamente, identifica il di­ritto con la volontà e quindi con la for­za. Ci sono stati tempi in cui le leggi che consentivano la schiavitù godevano di un consenso universale: non per que­sto erano giuste. Del resto, è noto che nei processi di Norimberga fu considera­ta inaccettabile la difesa di criminali, an­che quando essi dimostrarono di aver ri­spettato la legalità del loro Paese.

La superficiale motivazione del caso «Evans contro Regno Unito» attacca in profondità la radice dei diritti umani an­che perché il problema principale è oggi quello della loro titolarità. Si può descri­vere uno splendido e compiuto sistema dei diritti, ma il disegno è inutile se non sappiamo chi è il soggetto che ne è tito­lare. È come non avere il chiodo a cui attaccare il quadro. Ma la definizione di «uomo» non può essere affidata al legi­slatore. Sarebbe come tornare a identifi­care tutto il diritto con il diritto scritto. Addirittura nel punto costitutivo dei di­ritti umani. È nota la sintetica formula­zione di Rosmini: «II diritto è la persona sussistente». L'«uomo: ecco il diritto!» ha scritto uno dei più noti civilisti italia­ni, Alberto Trabucchi. Vale la pena insi­stere nell'evidenziare la gravita della questione. L'uguaglianza è la indiscus­sa conseguenza del riconoscimento del­la dignità umana, che costituisce il punto di partenza di quella Dichiarazio­ne Universale dei diritti dell'uomo, qua­lificata da Paolo VI in occasione della sua visita all'ONU nel 1965: «Quanto c'è di più alto nella saggezza umana». Ma se l'uomo è definito dalla legge irrompe il principio di discriminazione, perché la legge - come è avvenuto tante volte - può definire pienamente uomo solo chi non è schiavo o è di pelle nera o magari di razza ariana. La Corte di Strasburgo si limita a prendere atto delle differenti soluzioni legislative riguardo alla identi­ficazione del momento d'inizio della vita umana. Quanto meno, pur volendo re­stare ancorata al diritto positivo, avreb­be dovuto applicare il principio di pre­cauzione, che è positivizzato proprio nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo, secondo la quale nei casi dubbi bisogna scegliere la soluzione che rafforza i diritti umani. In realtà il modo sbrigativo con cui viene affrontata la questione sembra palesare una linea di imbarazzo riscontrabile purtroppo anche in altre decisioni non solo della medesi­ma Corte, ma anche di non poche Corti Costituzionali nazionali. Sarebbe una via più diretta quella di controbattere la tesi del diritto alla vita fin dal concepimento negando l'esistenza stessa di un essere umano. Tuttavia è evidentemente im­possibile percorrerla se per realizzare l'intento di non annullare o non applica­re le leggi esistenti si preferisce ricorrere ad autentiche preterizioni di problemi quando non, addirittura, ad espedienti giuridici.

Pur volendo restare nel quadro del di­ritto positivo, bisogna ricordare che, ap­punto, la Convenzione europea è diritto positivo. L'interprete deve solo dire se «every one» o «toute persone» sono ter­mini che includono anche il concepito. È bene sapere che su questo punto la Corte europea non si è ancora pronun­ciata. Ne sono consapevoli i giudici di Strasburgo, che nella sentenza «Vo con­tro France» dell'8 luglio 2004, richiama­ta nella decisione qui commentata, dopo aver passato in rassegna tutte le senten­ze emanate in precedenza su casi di aborto ed anche le decisioni della Com­missione per i diritti dell'uomo (che pri­ma del 1998 affiancava la Corte nella so­luzione delle controversie) avevano scrit­to: «L'art. 2 della Convenzione tace sui limiti temporali del diritto alla vita e, in particolare, non definisce chi è la "per­sona", la cui vita è protetta dalla Con­venzione. Fino ad oggi la Corte non ha ancora risolto la questione dell'inizio di ogni persona alla vita nel senso di tale disposizione, né quella di sapere se il nascituro ne è titolare». Per non pro­nunciarsi i giudici internazionali e nazio­nali sono ricorsi talora a qualche acro­bazia. Non è il caso della sentenza «Vo contro Francia», dove si discuteva se nel caso di aborto causato da un medico colposamente su donna che desiderava condurre a termine la gravidanza sia ob­bligatoria la configurazione di un delit­to. La Corte ha avuto buon gioco a ri­spondere che la protezione del figlio può essere anche di carattere non pena­le e che il risarcimento del danno dovu­to alla madre protegge anche il diritto alla vita del figlio, qualora ritenuto esi­stente. Ma in altre decisioni da un lato si accenna alla distinzione tra essere umano e persona («X contro Regno Uni­to» del 13 maggio 1980), introducendo così un criterio di discriminazione tra gli uomini, o si preferisce derivare il divieto di propagandare l'aborto più da un pre­teso impulso morale autoreferenziale, che dal rispetto dei diritti di un «altro», evitando così di stabilire se il diritto alla vita, proclamato dall'art. 2 vale anche per il feto («Open Door and Dublin Well Woman contro Irlanda» del 29 ottobre 1992), dall'altro si afferma che «niente prova che le parti che stipulano la Con­venzione intendevano impegnarsi per una soluzione invece che per un'altra» («Brüggermann e Scheuten contro Re­pubblica federale tedesca» del 12 luglio 1977). Quest'ultimo tentativo di fuga dalla domanda fondamentale (il conce­pito è un essere umano ovvero una co­sa?) è un forte attacco alla dottrina dei diritti umani. Se questi precedono il di­ritto scritto, l'interpretazione delle nor­me poste dai legislatori che li richiama­no e quindi, in certo modo, li positivizzano, non può essere effettuata con la logica usata per comprendere il diritto positivo. L'indagine sull'intenzione del legislatore condotta in particolare con il metodo storico (esame dei lavori prepa­ratori) suppone che la volontà che conta sia quella oggettivata in una formula les­sicale il cui contenuto è in certa misura oscuro. Ma se un testo scritto richiama i diritti umani, nel caso il diritto alla vita, la logica interpretativa deve essere quel­la propria dei diritti umani, secondo la loro ontologia, non secondo quanto pen­sarono i legislatori. La dichiarazione americana di indipendenza del 1776 pro­clamò che «tutti gli uomini sono creati uguali» e chi la scrisse non pensò che questo principio dovesse estendersi agli schiavi neri, tanto che l'istituto giuridico della schiavitù negli Stati Uniti d'Ameri­ca rimase fino al 1965, ma ciò non to­glie che anche prima del XIII emenda­mento costituzionale l'interpretazione più conforme ai diritti umani fosse quel­la favorevole all'uguaglianza dei bianchi e dei neri.

La seconda questione affrontata nel caso «Evans contro Regno Unito» ri­guarda i poteri del padre riguardo alla vita del figlio ed è strettamente collegata a quella ora già esaminata. La Corte si era già espressa in una situazione rove­sciata: la signora Evans voleva la gravi­danza, mentre nel caso «Boso contro Italia» (la sentenza è del 5 settembre 2002) la donna aveva interrotto la gravi­danza contro la volontà del marito e questi aveva chiesto che venisse ricono­sciuto il diritto del padre ad interloquire sul destino del proprio figlio nonostante che la legge italiana sull'aborto non lo consenta. Come in un altro simile caso («H. contro Norvegia», decisione della Commissione dei diritti dell'uomo del 19 maggio 1992) la Corte aveva respinto l'i­stanza e fatto prevalere la volontà fem­minile. Perciò nel caso Evans era da at­tendersi che ancora una volta nel con­trasto tra la volontà della madre e quel­la del padre fosse riconosciuta prevalen­za alla prima, tanto più che essa, a dif­ferenza che nei casi relativi all'aborto, coincideva con il diritto alla vita del fi­glio. La Corte, invece, ha ritenuto che non fosse censurabile la legge inglese e pertanto ha dato ragione al padre, im­ponendo la distruzione degli embrioni. A differenza della logica femminista e «abortista» che attribuisce riguardo alla procreazione il primato alla donna, la Corte ha argomentato mettendo su un piano di assoluta parità il diritto della donna ad avere il figlio e il diritto del­l'uomo a non averlo. Conseguentemente, così come le tecniche di procreazio­ne artificiale non potevano essere inizia­te senza il consenso di entrambi i par­tner, analogamente solo il comune con­senso - scrive la Corte - avrebbe po­tuto farle proseguire. In un certo senso, la Corte ha pertanto contraddetto la sua stessa giurisprudenza, mantenendo inve­ce costante la penalizzazione del nasci­turo.

Oltre all'art. 2 della Convenzione, la Evans aveva domandato l'applicazione dell'art. 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) e dell'art. 14 (princi­pio di uguaglianza). La sentenza, assolu­tamente sintetica nell'esame dell'art. 2, si diffonde per molte pagine, invece, nella discussione sugli altri due articoli, superando anche l'argomento proposto dalla Evans che, essendole state tolte le ovaie, l'unica possibilità di avere un fi­glio era legata al trasferimento degli em­brioni già esistenti e congelati e che, conscguentemente, proprio lei poteva invocare il principio di uguaglianza, po­sto che il suo ex compagno poteva co­munque avere figli da altre donne e che ella, priva della possibilità di averne, su­biva invece una discriminazione di fatto rispetto alle donne feconde. Ma la Corte supera questa posizione mostrando di considerare contenuto essenziale dei di­ritti umani l'autodeterminazione sia del­l'uomo che della donna. Viene così ri­velata la grande questione che investe i diritti umani: il contenuto della dignità umana è l'autonomia di ogni singolo o è qualcosa che misteriosamente colloca l'esistenza dell'uomo su un piano diver­so e superiore rispetto ad ogni altra en­tità materiale che lo circonda? La que­stione è l'altra faccia della questione del­la titolarità. Nonostante la dichiarata neutralità rispetto all'interpretazione del­l'art. 2, nel porre a confronto il diritto della madre e quello del padre la Corte mostra di avere fatto la scelta, senza avere il coraggio di dirlo. La cosificazione dell'embrione è il presupposto della soluzione che, in nome dell'uguale auto­nomia dei due membri della coppia, di­strugge il concepito. Chi non è «uguale» è proprio lui. Almeno il principio di pre­cauzione poteva essere evocato tra due ex conviventi.

Si comprende allora l'importanza de­cisiva del modo in cui nelle leggi sulla procreazione medicalmente assistita ven­gono disciplinati alcuni particolari appa­rentemente di secondaria importanza. La legge britannica consente la revoca del consenso fin quando l'embrione non viene utilizzato, perché sulla scia del rapporto Warnock essa (convenzional­mente) stabilisce che la vita umana co­mincia il 14° giorno dopo la fecondazio­ne e perché, ove il trasferimento in utero o la sua sottoposizione a trattamenti di sperimentazione avvengano prima, non ha alcun senso la revoca delle di­sposizioni già attuate. Viceversa, la re­cente legge italiana n. 40/2004 stabilisce che il consenso non può essere più revo­cato una volta formato l'embrione. In Italia la sig.ra Evans avrebbe avuto ra­gione perché il concepito è considerato soggetto di diritto dalla legge 40/04 fin dalla fecondazione. E come dire che, in Italia, la Sig.ra Evans avrebbe concepito una persona. In Inghilterra, invece, no! Quasi come se il riconoscimento di un essere umano dipendesse dai confini geografici, piuttosto che dalla sua identi­tà biologica. Vicende come quella esa­minata dalla Corte Europea non si verificherebbero se fosse vietato - come di­spone la legge italiana - il congelamen­to degli embrioni. Peraltro la lettura del­la sentenza fa avvertire i rischi di disu­manità che sono inerenti alla feconda­zione in vitro. Ovviamente la forza della legge 40/2004 approvata in Italia sta nel fatto che non si fonda su una Conven­zione (è così, perché vogliamo che sia così), ma perché poggia sulla realtà co­me risulta dal dato scientifico e antropo­logico: l'embrione umano dalla feconda­zione è essere umano individualizzato e contiene in sé già il valore dell'adulto. Questi rischi non riguardano soltanto il diritto alla vita, alla famiglia e la dignità della procreazione. Riguardano anche il potenziale ulteriore degrado della cultu­ra dei diritti umani, già insidiata dall'a­borto e dall'eutanasia. I credenti devono essere consapevoli che i diritti umani, di cui a torto l'illuminismo anticristiano ha rivendicato la paternità, hanno bisogno di essere difesi soprattutto da quanti co­noscono l'origine vera e il contenuto pieno della dignità umana. Si tratta di evitare quella svolta dalle tragiche con­seguenze cui sta giungendo il processo storico che ha scoperto l'idea dei diritti umani come diritti inerenti ad ogni per­sona e precedenti ogni Costituzione e le­gislazione, fino a considerare obiettivo principale e vanto della moderna società l'affermazione dei diritti dell'uomo. Og­gi, purtroppo, questi vengono spesso de­composti ed anzi trasformati nel loro opposto, particolarmente nei momenti più emblematici dell'esistenza quali sono il nascere e il morire (cfr Giovanni Pao­lo II, Evangelium Vitae, n. 18).

 

CARLO CASINI

Membro della Pontificia Accademia per la Vita

+ ELIO SGRECCIA

Presidente della Pontificia Accademia per la Vita

(Pubblicato in L'Osservatore Romano, domenica 23 Aprile 2006, p.2)

Share this post

   

DISCLAIMER

Attenzione: il contenuto di questo sito si intende come puramente divulgativo. La Farmacia della Stazione (farmasa) non accetta alcuna responsabilita' riguardo a possibili errori, dimenticanze o cattive interpretazioni presenti in queste pagine o in quelle cui si fa riferimento (links)
 

Traduci la pagina

"Farmacia della Stazione"
eredi del Dr. Gabrielli
Via Don Minzoni, 68/72
03100 Frosinone
P. Iva 02710250602
------------------
Il sito non vende e non propone alcun tipo di farmaci e similari.
------------------
Il servizio del sito offre solo alcuni consigli e/o suggerimenti di carattere medico-farmaceutico e rassegna occasionale di articoli e riflessioni farmaceutiche, mediche e bioetiche prese dalla rete.

Feed RSS del sito

bioetica Consigli domande erbe news