![]() |
| IL SILENZIO DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO SUL VALORE DELLA VITA DEL NEOCONCEPITO |
| Ultime notizie farmaceutiche |
|
Il grande genetista Jeròme Lejeune fu chiamato a testimoniare sulla natura dell'embrione: essere umano o cosa? Giustamente il giudice di primo grado ritenne che la risposta a tale quesito fosse preliminare e dette ragione alla madre che chiedeva il trasferimento degli embrioni nel suo stesso utero, non tanto per una prevalenza della donna sul maschio in materia di procreazione, ma perché quello era l'unico modo per tutelare il diritto alla vita del figlio. Gli atti del processo di Maryville sono stati pubblicati dallo stesso Lejeune (Jeròme Lejeune, L'Enfant concentrationnaire, Le Sarment, Fayard 1990; trad. it.: L'embrione segno di contraddizione, Orizzonte medico Roma 1992). Purtroppo in grado di appello i giudici dissero che gli ex coniugi avrebbero dovuto decidere di comune accordo, ma, poiché il padre non voleva che la ex moglie partorisse figli anche suoi, gli embrioni sono rimasti nel gelo. Simili, ma meno note, vicende giudiziarie si sono verificate anche in Italia, e sono state risolte prevalentemente attribuendo al padre il diritto di veto rispetto alla richiesta della donna di ottenere il trasferimento degli embrioni, come nel caso esaminato nel 2000 dal Tribunale di Bologna (Sulla vicenda si veda Medicina e Morale 2000, 6: 1193-1202). Ora la stessa questione è giunta anche di fronte alla Corte Europea dei diritti dell'uomo, organo del Consiglio d'Europa che ha sede a Strasburgo. Il 7 marzo 2006 è stata adottata una decisione nella procedura Evans contro Regno Unito. Natalie Evans, prima di sottoporsi all'asportazione delle ovaie per ragioni terapeutiche, d'accordo con il compagno convivente, identificato negli atti processuali come «J», aveva chiesto il prelievo di alcuni suoi ovociti, sei dei quali sono stati fecondati con il seme di «J». Gli embrioni così ottenuti sono stati crioconservati in attesa della possibilità di essere trasferiti nell'utero della sig.ra Evans. La fecondazione era avvenuta nel novembre 2001, ma nel maggio 2002 il marito «J» - nel frattempo separatosi dalla Evans - aveva domandato la distruzione degli embrioni, in base alla legge inglese del 1990 sulla fecondazione e l'embriologia. Secondo la normativa inglese, infatti, ognuno dei due partner che hanno concordemente chiesto l'applicazione della procreazione medicalmente assistita, può revocare o modificare il consenso finché l'embrione non è utilizzato. La Evans si era opposta alla distruzione ed aveva chiesto il trasferimento degli embrioni nel proprio utero, ma tutte le giurisdizioni adite le avevano dato torto, giustificando la norma sulla revocabilità del consenso con argomentazioni varie, sinteticamente riassumibili con la tesi della equivalenza del diritto ad essere genitore e del diritto a non esserlo (anche dopo il concepimento, prima della nascita) e, inoltre, della equivalenza giuridica tra i due partner. Esaurite le azioni interne, la Evans si rivolge alla Corte di Strasburgo invocando l'applicazione della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti e delle libertà fondamentali. In sostanza le questioni da esaminare erano due: quella della titolarità del diritto alla vita e quella dei poteri del padre riguardo agli embrioni (il principio valore della vita e il principio famiglia). Sul primo punto la Corte, in una sentenza assai lunga e persino prolissa, ha deciso con una motivazione estremamente breve e lacunosa. Vi si legge che in mancanza di un consenso europeo circa la definizione scientifica e giuridica dell'inizio della vita, è legittima la diversa posizione dei vari Stati e poiché il diritto britannico non riconosce all'embrione la qualità di soggetto autonomo di diritto, non può essere invocata la garanzia stabilita nell'art. 2 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti e delle libertà fondamentali. Tale norma, rubricata espressamente afferma che «Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge». Pertanto quella della Corte è una motivazione che colpisce al cuore tutta la dottrina dei diritti umani, la cui funzione è esattamente quella di rendere valutabili le leggi positive in base a diritti inerenti alla natura umana, come tali universali e immutabili. Se una Corte specificamente chiamata a proteggere i diritti dell'uomo, li riconosce soltanto nella misura in cui sono riconosciuti dalle leggi scritte, il richiamo di tutti i documenti internazionali e nazionali ai diritti umani, perde significato. Non è il consenso, variabile nel tempo e nello spazio, a fondare i diritti umani, ma la dignità reale dell'uomo stesso. Altrimenti non si esce da quella logica della positività, che, ultimamente, identifica il diritto con la volontà e quindi con la forza. Ci sono stati tempi in cui le leggi che consentivano la schiavitù godevano di un consenso universale: non per questo erano giuste. Del resto, è noto che nei processi di Norimberga fu considerata inaccettabile la difesa di criminali, anche quando essi dimostrarono di aver rispettato la legalità del loro Paese. La superficiale motivazione del caso «Evans contro Regno Unito» attacca in profondità la radice dei diritti umani anche perché il problema principale è oggi quello della loro titolarità. Si può descrivere uno splendido e compiuto sistema dei diritti, ma il disegno è inutile se non sappiamo chi è il soggetto che ne è titolare. È come non avere il chiodo a cui attaccare il quadro. Ma la definizione di «uomo» non può essere affidata al legislatore. Sarebbe come tornare a identificare tutto il diritto con il diritto scritto. Addirittura nel punto costitutivo dei diritti umani. È nota la sintetica formulazione di Rosmini: «II diritto è la persona sussistente». L'«uomo: ecco il diritto!» ha scritto uno dei più noti civilisti italiani, Alberto Trabucchi. Vale la pena insistere nell'evidenziare la gravita della questione. L'uguaglianza è la indiscussa conseguenza del riconoscimento della dignità umana, che costituisce il punto di partenza di quella Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo, qualificata da Paolo VI in occasione della sua visita all'ONU nel 1965: «Quanto c'è di più alto nella saggezza umana». Ma se l'uomo è definito dalla legge irrompe il principio di discriminazione, perché la legge - come è avvenuto tante volte - può definire pienamente uomo solo chi non è schiavo o è di pelle nera o magari di razza ariana. La Corte di Strasburgo si limita a prendere atto delle differenti soluzioni legislative riguardo alla identificazione del momento d'inizio della vita umana. Quanto meno, pur volendo restare ancorata al diritto positivo, avrebbe dovuto applicare il principio di precauzione, che è positivizzato proprio nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo, secondo la quale nei casi dubbi bisogna scegliere la soluzione che rafforza i diritti umani. In realtà il modo sbrigativo con cui viene affrontata la questione sembra palesare una linea di imbarazzo riscontrabile purtroppo anche in altre decisioni non solo della medesima Corte, ma anche di non poche Corti Costituzionali nazionali. Sarebbe una via più diretta quella di controbattere la tesi del diritto alla vita fin dal concepimento negando l'esistenza stessa di un essere umano. Tuttavia è evidentemente impossibile percorrerla se per realizzare l'intento di non annullare o non applicare le leggi esistenti si preferisce ricorrere ad autentiche preterizioni di problemi quando non, addirittura, ad espedienti giuridici. Pur volendo restare nel quadro del diritto positivo, bisogna ricordare che, appunto, la Convenzione europea è diritto positivo. L'interprete deve solo dire se «every one» o «toute persone» sono termini che includono anche il concepito. È bene sapere che su questo punto la Corte europea non si è ancora pronunciata. Ne sono consapevoli i giudici di Strasburgo, che nella sentenza «Vo contro France» dell'8 luglio 2004, richiamata nella decisione qui commentata, dopo aver passato in rassegna tutte le sentenze emanate in precedenza su casi di aborto ed anche le decisioni della Commissione per i diritti dell'uomo (che prima del 1998 affiancava la Corte nella soluzione delle controversie) avevano scritto: «L'art. 2 della Convenzione tace sui limiti temporali del diritto alla vita e, in particolare, non definisce chi è la "persona", la cui vita è protetta dalla Convenzione. Fino ad oggi la Corte non ha ancora risolto la questione dell'inizio di ogni persona alla vita nel senso di tale disposizione, né quella di sapere se il nascituro ne è titolare». Per non pronunciarsi i giudici internazionali e nazionali sono ricorsi talora a qualche acrobazia. Non è il caso della sentenza «Vo contro Francia», dove si discuteva se nel caso di aborto causato da un medico colposamente su donna che desiderava condurre a termine la gravidanza sia obbligatoria la configurazione di un delitto. La Corte ha avuto buon gioco a rispondere che la protezione del figlio può essere anche di carattere non penale e che il risarcimento del danno dovuto alla madre protegge anche il diritto alla vita del figlio, qualora ritenuto esistente. Ma in altre decisioni da un lato si accenna alla distinzione tra essere umano e persona («X contro Regno Unito» del 13 maggio 1980), introducendo così un criterio di discriminazione tra gli uomini, o si preferisce derivare il divieto di propagandare l'aborto più da un preteso impulso morale autoreferenziale, che dal rispetto dei diritti di un «altro», evitando così di stabilire se il diritto alla vita, proclamato dall'art. 2 vale anche per il feto («Open Door and Dublin Well Woman contro Irlanda» del 29 ottobre 1992), dall'altro si afferma che «niente prova che le parti che stipulano la Convenzione intendevano impegnarsi per una soluzione invece che per un'altra» («Brüggermann e Scheuten contro Repubblica federale tedesca» del 12 luglio 1977). Quest'ultimo tentativo di fuga dalla domanda fondamentale (il concepito è un essere umano ovvero una cosa?) è un forte attacco alla dottrina dei diritti umani. Se questi precedono il diritto scritto, l'interpretazione delle norme poste dai legislatori che li richiamano e quindi, in certo modo, li positivizzano, non può essere effettuata con la logica usata per comprendere il diritto positivo. L'indagine sull'intenzione del legislatore condotta in particolare con il metodo storico (esame dei lavori preparatori) suppone che la volontà che conta sia quella oggettivata in una formula lessicale il cui contenuto è in certa misura oscuro. Ma se un testo scritto richiama i diritti umani, nel caso il diritto alla vita, la logica interpretativa deve essere quella propria dei diritti umani, secondo la loro ontologia, non secondo quanto pensarono i legislatori. La dichiarazione americana di indipendenza del 1776 proclamò che «tutti gli uomini sono creati uguali» e chi la scrisse non pensò che questo principio dovesse estendersi agli schiavi neri, tanto che l'istituto giuridico della schiavitù negli Stati Uniti d'America rimase fino al 1965, ma ciò non toglie che anche prima del XIII emendamento costituzionale l'interpretazione più conforme ai diritti umani fosse quella favorevole all'uguaglianza dei bianchi e dei neri. La seconda questione affrontata nel caso «Evans contro Regno Unito» riguarda i poteri del padre riguardo alla vita del figlio ed è strettamente collegata a quella ora già esaminata. La Corte si era già espressa in una situazione rovesciata: la signora Evans voleva la gravidanza, mentre nel caso «Boso contro Italia» (la sentenza è del 5 settembre 2002) la donna aveva interrotto la gravidanza contro la volontà del marito e questi aveva chiesto che venisse riconosciuto il diritto del padre ad interloquire sul destino del proprio figlio nonostante che la legge italiana sull'aborto non lo consenta. Come in un altro simile caso («H. contro Norvegia», decisione della Commissione dei diritti dell'uomo del 19 maggio 1992) la Corte aveva respinto l'istanza e fatto prevalere la volontà femminile. Perciò nel caso Evans era da attendersi che ancora una volta nel contrasto tra la volontà della madre e quella del padre fosse riconosciuta prevalenza alla prima, tanto più che essa, a differenza che nei casi relativi all'aborto, coincideva con il diritto alla vita del figlio. La Corte, invece, ha ritenuto che non fosse censurabile la legge inglese e pertanto ha dato ragione al padre, imponendo la distruzione degli embrioni. A differenza della logica femminista e «abortista» che attribuisce riguardo alla procreazione il primato alla donna, la Corte ha argomentato mettendo su un piano di assoluta parità il diritto della donna ad avere il figlio e il diritto dell'uomo a non averlo. Conseguentemente, così come le tecniche di procreazione artificiale non potevano essere iniziate senza il consenso di entrambi i partner, analogamente solo il comune consenso - scrive la Corte - avrebbe potuto farle proseguire. In un certo senso, la Corte ha pertanto contraddetto la sua stessa giurisprudenza, mantenendo invece costante la penalizzazione del nascituro. Oltre all'art. 2 della Convenzione, la Evans aveva domandato l'applicazione dell'art. 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) e dell'art. 14 (principio di uguaglianza). La sentenza, assolutamente sintetica nell'esame dell'art. 2, si diffonde per molte pagine, invece, nella discussione sugli altri due articoli, superando anche l'argomento proposto dalla Evans che, essendole state tolte le ovaie, l'unica possibilità di avere un figlio era legata al trasferimento degli embrioni già esistenti e congelati e che, conscguentemente, proprio lei poteva invocare il principio di uguaglianza, posto che il suo ex compagno poteva comunque avere figli da altre donne e che ella, priva della possibilità di averne, subiva invece una discriminazione di fatto rispetto alle donne feconde. Ma la Corte supera questa posizione mostrando di considerare contenuto essenziale dei diritti umani l'autodeterminazione sia dell'uomo che della donna. Viene così rivelata la grande questione che investe i diritti umani: il contenuto della dignità umana è l'autonomia di ogni singolo o è qualcosa che misteriosamente colloca l'esistenza dell'uomo su un piano diverso e superiore rispetto ad ogni altra entità materiale che lo circonda? La questione è l'altra faccia della questione della titolarità. Nonostante la dichiarata neutralità rispetto all'interpretazione dell'art. 2, nel porre a confronto il diritto della madre e quello del padre la Corte mostra di avere fatto la scelta, senza avere il coraggio di dirlo. La cosificazione dell'embrione è il presupposto della soluzione che, in nome dell'uguale autonomia dei due membri della coppia, distrugge il concepito. Chi non è «uguale» è proprio lui. Almeno il principio di precauzione poteva essere evocato tra due ex conviventi. Si comprende allora l'importanza decisiva del modo in cui nelle leggi sulla procreazione medicalmente assistita vengono disciplinati alcuni particolari apparentemente di secondaria importanza. La legge britannica consente la revoca del consenso fin quando l'embrione non viene utilizzato, perché sulla scia del rapporto Warnock essa (convenzionalmente) stabilisce che la vita umana comincia il 14° giorno dopo la fecondazione e perché, ove il trasferimento in utero o la sua sottoposizione a trattamenti di sperimentazione avvengano prima, non ha alcun senso la revoca delle disposizioni già attuate. Viceversa, la recente legge italiana n. 40/2004 stabilisce che il consenso non può essere più revocato una volta formato l'embrione. In Italia la sig.ra Evans avrebbe avuto ragione perché il concepito è considerato soggetto di diritto dalla legge 40/04 fin dalla fecondazione. E come dire che, in Italia, la Sig.ra Evans avrebbe concepito una persona. In Inghilterra, invece, no! Quasi come se il riconoscimento di un essere umano dipendesse dai confini geografici, piuttosto che dalla sua identità biologica. Vicende come quella esaminata dalla Corte Europea non si verificherebbero se fosse vietato - come dispone la legge italiana - il congelamento degli embrioni. Peraltro la lettura della sentenza fa avvertire i rischi di disumanità che sono inerenti alla fecondazione in vitro. Ovviamente la forza della legge 40/2004 approvata in Italia sta nel fatto che non si fonda su una Convenzione (è così, perché vogliamo che sia così), ma perché poggia sulla realtà come risulta dal dato scientifico e antropologico: l'embrione umano dalla fecondazione è essere umano individualizzato e contiene in sé già il valore dell'adulto. Questi rischi non riguardano soltanto il diritto alla vita, alla famiglia e la dignità della procreazione. Riguardano anche il potenziale ulteriore degrado della cultura dei diritti umani, già insidiata dall'aborto e dall'eutanasia. I credenti devono essere consapevoli che i diritti umani, di cui a torto l'illuminismo anticristiano ha rivendicato la paternità, hanno bisogno di essere difesi soprattutto da quanti conoscono l'origine vera e il contenuto pieno della dignità umana. Si tratta di evitare quella svolta dalle tragiche conseguenze cui sta giungendo il processo storico che ha scoperto l'idea dei diritti umani come diritti inerenti ad ogni persona e precedenti ogni Costituzione e legislazione, fino a considerare obiettivo principale e vanto della moderna società l'affermazione dei diritti dell'uomo. Oggi, purtroppo, questi vengono spesso decomposti ed anzi trasformati nel loro opposto, particolarmente nei momenti più emblematici dell'esistenza quali sono il nascere e il morire (cfr Giovanni Paolo II, Evangelium Vitae, n. 18).
CARLO CASINI Membro della Pontificia Accademia per la Vita
+ ELIO SGRECCIA Presidente della Pontificia Accademia per la Vita
(Pubblicato in L'Osservatore Romano, domenica 23 Aprile 2006, p.2) |
DISCLAIMER
Attenzione: il
contenuto di questo sito si intende come puramente divulgativo. La
Farmacia della Stazione (farmasa) non accetta alcuna responsabilita' riguardo a
possibili errori, dimenticanze o cattive interpretazioni presenti in queste
pagine o in quelle cui si fa riferimento (links)
"Farmacia della Stazione"
eredi del Dr. Gabrielli
Via Don Minzoni, 68/72
03100 Frosinone
P. Iva 02710250602
------------------
Il sito non vende e non propone alcun tipo di farmaci e similari.
------------------
Il servizio del sito offre solo alcuni consigli e/o suggerimenti di carattere medico-farmaceutico e rassegna occasionale di articoli e riflessioni farmaceutiche, mediche e bioetiche prese dalla rete.