|
«Gli articoli 2, 3 e 19 della Costituzione garantiscono come diritto la libertà di coscienza in relazione all'esperienza religiosa. Tale diritto, sotto il profilo giuridico-costituzionale, rappresenta un aspetto della dignità della persona umana, riconosciuta e dichiarata inviolabile dall'articolo 2. Esso spetta ugualmente tanto ai credenti quanto ai non credenti, siano essi atei o agnostici, e comporta la conseguenza, valida nei confronti degli uni e degli altri, che in nessun caso il compimento di atti appartenenti, nella loro essenza, alla sfera della religione possa essere l'oggetto di prescrizioni obbligatorie derivanti dall'ordinamento giuridico dello Stato». Sono le parole con cui la Corte Costituzionale, con una sentenza del 1996, argomentava l'abrogazione di un comma che nel processo imponeva di giurare «davanti a Dio e agli uomini». Neppure l'interesse superiore dello Stato, il buon funzionamento della giustizia, la ricerca della verità, possono permettere la pur minima imposizione da parte di una legge nella sfera più intima di una persona. Un discorso che, come afferma la Corte, vale per credenti e non credenti. «Quella distinzione tra "ordini" distinti - prosegue la Corte - che caratterizza nell'essenziale il fondamentale o supremo principio costituzionale di laicità o non confessionalità dello Stato, quale configurato numerose volte nella giurisprudenza di questa Corte, significa che la religione e gli obblighi morali che ne derivano non possono essere imposti come mezzo al fine dello Stato». Princìpi di altissimo valore, che forse non sono tenuti in debita considerazione nella vicenda di alcuni medici pisani che si sono rifiutati - invocando l'obiezione di coscienza - di prescrivere a due ragazze la pillola del giorno dopo e sulla cui condotta l'Asl locale ha avviato un'inchiesta interna. Un caso che ha armato la penna di Miriam Mafai, che ieri su Repubblica straparlava di «nuova campagna contro le donne» da parte dei cattolici.
«La sentenza della Consulta - afferma Isabella Loiodice, ordinario di Diritto pubblico comparato all'Università di Bari - conferma che il diritto all'obiezione ha fondamento giuridico nella Costituzione, affermando che lo Stato non può in nessun caso imporre a una persona di andare contro la propria coscienza. Ritengo che il diritto all'autodeterminazione di ogni persona sia uno dei più importanti diritti inviolabili, il cui nucleo essenziale è la libertà di coscienza. D'altra parte, se questi princìpi sono stati affermati dalla Consulta in relazione a un giuramento, mi chiedo come non si possano applicare al caso in cui una persona, in scienza e coscienza, ritenga che dal proprio atto possa derivare la soppressione di una vita umana». Un diritto che, secondo la giurista, «discende dalla Costituzione nonché dal principio costituzionale di laicità dello Stato che consiste nel rispetto da parte dello Stato della sfera spirituale di ogni persona, così come hanno ribadito numerose altre pronunce della Corte Costituzionale». Anche nella legge 194 è contenuta la clausola di coscienza: «La legge sull'interruzione volontaria di gravidanza - aggiunge la Loiodice -, nata quando non esisteva la pillola del giorno dopo "Norlevo", va oggi applicata secondo il criterio dell'interpretazione costituzionalmente conforme. Essa quindi, in virtù della libertà di coscienza di rango costituzionale, tutela l'operatore sanitario - farmacista compreso - quando si trovi per il suo lavoro davanti alla possibilità di collaborare a un'interruzione di gravidanza». E se il concepimento è già avvenuto, il Norlevo la gravidanza la interrompe, per quanto ai suoi inizi.
«La contraccezione di emergenza è un metodo che ha lo scopo di prevenire la gravidanza bloccando l'ovulazione o di impedire l'impianto dell'ovulo eventualmente fecondato». Così, nel foglietto illustrativo del Norlevo, si accomunano disinvoltamente due ipotesi che invece omogenee non sono. Perché tra le due è collocato il momento in cui inizia una vita, il momento della fecondazione dell'ovulo da parte dello spermatozoo. E se anche alcuni non concordassero con questa definizione, proprio questa incertezza, in nome del principio di precauzione, dovrebbe suggerire scelte di ampio respiro a favore di chi in coscienza vorrebbe rifiutarsi. Considerazioni ignorate dalla Regione Toscana, che un mese fa ha approvato una delibera con la quale vuole costringere i medici a prescrivere la pillola del giorno dopo a prescindere dalle loro convinzioni cliniche ed etiche. E anche altre Regioni intendono andare in una direzione simile, vista l'impostazione delle linee guida alla legge 194 recentemente proposte dal ministro Livia Turco. Dopo la mancata intesa Stato-Regioni, che l'ha indotta ad accantonare la proposta, la titolare della Salute ha deciso di inviare comunque il suo testo sotto forma di lettera alle Regioni, perché lo inoltrassero a ciascuna Asl. Si tratta di un mero invito, privo di valore giuridico. Ma se il testo venisse recepito, ciascuna Regione potrebbero renderlo cogente.
«L'eventuale adozione delle linee guida in Toscana - ipotizza Diego Cremona, avvocato e membro del direttivo nazionale del Movimento per la vita - non potrà significativamente modificare il quadro, visto che la nostra Regione è stata, in questi ultimi anni, tra quelle meno virtuose in tema di prassi applicative della legge 194. Certo è che nelle linee guida, al di là di accenni tanto doverosi quanto fugaci e generici a temi quali la valorizzazione del volontariato - cui sono dedicati appena due timidissimi accenni -, la rimozione delle cause che inducono all'aborto - che consistono in appena quattro righe -, la promozione del diritto a partorire in anonimato, è davvero inaccettabile sul piano culturale e politico che stenti a essere accolto il principio di preferenza per la nascita. Ne è triste prova - prosegue Cremona - il fatto che la Turco punta quasi tutto sulla contraccezione, compresa anche quella "d'emergenza", che a suo parere dovrebbe essere favorita con la distribuzione presso Pronto soccorso e Guardia medica, e sulla scelta di rendere "conveniente" l'accesso ai Consultori. Una convenienza, si scopre poi, che consiste esclusivamente nel far loro svolgere una funzione "prenotativa" per evitare liste di attesa».
Un'impostazione che sembra essere condivisa anche dalla Puglia, che malgrado esiti per carenza di fondi a fornire adeguata assistenza ai pazienti in stato vegetativo, ha appena approvato un piano regionale per fornire gratuitamente la pillola anticoncezionale. «Nella prassi è del tutto assente un approccio pedagogico al problema dell'aborto - afferma Filippo Maria Boscia, direttore del Dipartimento materno-fetale dell'Azienda sanitaria di Bari - e le linee guida del ministro Turco altro non fanno che scoraggiare questa tendenza. Si afferma che dal 1982 a oggi si è verificata una riduzione delle interruzioni di gravidanza, ma questi dati non tengono conto della pillola del giorno dopo, che pure può avere un effetto abortivo. Il Norlevo, infatti, si assume dopo un rapporto sessuale che si teme possa essere fecondante: se non lo è stato, non serve a niente; se lo è stato potrebbe essere abortivo. Ritengo che la disputa si svolga nell'ambito di relativismo scientifico: se si sostiene, come molti fanno, che l'azione del Norlevo sia anti-impiantatoria, cioè impedisca l'impianto dell'ovulo fecondato nell'endometrio, allora non può definirsi un contraccettivo di emergenza, bensì un abortivo precoce». Boscia non è il solo a sostenerlo: il 28 maggio 2004 il Comitato nazionale di Bioetica approvava all'unanimità un parere nel quale, a partire dalla plausibilità di questa evidenza scientifica, riconosceva pieno diritto all'obiezione di coscienza di fronte alla pillola del giorno dopo. Come dire: la coscienza è una cosa seria, inutile tentare di intimidire chi la ascolta.
Fonte Avvenire - E' Vita -
|