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| Permangono dubbi e confusioni sulla nuova normativa per la deduzione delle spese sui farmaci |
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| Scritto da Administrator | |
| lunedì 21 aprile 2008 | |
Come è noto, l'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 30/E del 28/3/2008, ha fornito chiarimenti sul cosiddetto scontrino fiscale parlante. l'Agenzia, viste le difficoltà obiettive che ha incontrato l'applicazione della nuova normativa sulla deduzione della spesa per farmaci, ha ritenuto che le spese sostenute nel periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2007, ai fini della deduzione/detrazione IRPEF, potranno essere certificate anche tramite scontrino fiscale non "parlante" o incompleto, qualora questo venga integrato, da parte dello stesso contribuente, mediante l'indicazione, anche su un foglio aggiunto, del codice fiscale dell'acquirente nonché della natura, qualità e quantità dei prodotti acquistati. In considerazione dell'importanza che la materia assume per il pubblico, e dell'attenzione non sempre disinteressata dei media, la Federazione nazionale degli ordini ha predisposto una circolare per riassumere la situazione. Al di là dell'analisi della normativa, il documento federale richiama l'attenzione sui seguenti punti.
Innanzitutto, dal 1° gennaio 2008, per poter detrarre dall'imposta (o, nei casi consentiti,dedurre dal reddito) le spese relative all'acquisto di medicinali, il contribuente deve documentare tali spese mediante fattura o scontrinofiscale cosiddetto "parlante".
natura del bene acquistato: vale a dire l'indicazione "medicinale" o "farmaco"; Come precisato dal Ministero della Salute con nota del 15.1.2008, qualora al momento dell'acquisto il cliente non sia in grado di esibire la tessera sanitaria, il codice fiscale può essere comunicato con altra modalità, compresa la dichiarazione verbale. Dal 1° gennaio 2008, ai fini della deduzione o detrazione fiscale della spesa relativa all'acquisto di medicinali, non è più idoneo uno scontrino fiscale non "parlante", né è possibile renderlo idoneo integrandolo con documentazione o dichiarazioni di qualsiasi tipo. Va tenuto presente che l'obbligo di rilasciare fattura o scontrino fiscale "parlante", in luogo del normale scontrino fiscale, per la vendita di medicinali, sussiste solo in caso di specifica richiesta del cliente. Si evidenzia inoltre che tale obbligo non riguarda solo le farmacie ma anche gli esercizi commerciali che vendono medicinali in base alla legge 248/2006 (cosiddetta "legge Bersani"). Per quanto riguarda la questione relativa alla necessità di conservare o no anche fotocopia della ricetta, ai fini della deduzione o detrazione della spesa relativa all'acquisto di medicinali sostenuta nel 2008, la FOFI è intervenuta sottoponendola alla competente Agenzia delle Entrate, chiedendo comunque che la suddetta necessità di conservare copia della ricetta sia esclusa. La FOFi pertanto farà conoscere le determinazioni che l'Agenzia delle Entrate riterrà di adottare al riguardo. |
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