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L'Eugenetica rientra per la finestra PDF Stampa E-mail
Scritto da Administrator   
lunedì 05 maggio 2008
bambino-in-provetta.jpg E’ un dovere per tutti, anche per i ministri e le ministre, rispettare la legge. È doveroso rispettarne la lettera e, ancor più, lo spirito. E soprattutto è doveroso per tutti, anche per le ministre, praticare l’onestà intellettuale: non ci si può ad esempio vantare di applicare «rigorosamente » una legge (come ha fatto la ministra Livia Turco nel comunicato che accompagna l’emanazione delle nuove Linee guida di applicazione della legge sulla Procreazione assistita), quando se ne viola lo spirito – e con ogni probabilità anche la lettera.
La legge 40/2004 – che invano, ricordiamocelo, si è cercato di abrogare tramite referendum – prende le mosse da due principi fondamentali: la doverosa tutela dell’interesse procreativo delle coppie sterili, che intendano ricorrere alle tecniche di procreazione assistita; la doverosa garanzia, nell’applicazione di queste tecniche, dei diritti del nascituro, primo tra tutti quello di venire al mondo. Il riferimento che la legge fa alla sterilità, come presupposto per l’accesso alle pratiche di procreazione, è essenziale, per mantenere loro un doveroso carattere terapeutico ed escluderne qualunque uso a fini di mera manipolazione. Per garantire il diritto alla vita del nascituro, la legge impone (salvo casi eccezionali) di produrre in provetta solo quegli embrioni (al massimo tre) per i quali la donna sia disposta ad accettare il trasferimento in utero e vieta rigorosamente qualsiasi forma a carico degli embrioni di selezione eugenetica. Le nuove Linee guida violano palesemente ambedue questi principi. Innovando alla precedente regolamentazione, esse ammettono alla fecondazione assistita coppie, il cui partner maschile sia portatore di patologie sessualmente trasmissibili. L’argomento utilizzato dalla ministra per giustificare questa disposizione è che a tali uomini andrebbe riconosciuto «uno stato di infertilità di fatto »: categoria, questa, scientificamente priva di senso (dato che costoro sono comunque in grado di procreare) e giuridicamente ambigua: un uomo potrebbe ad esempio essere ritenuto «di fatto » non fertile, solo perché privo di partner femminile (magari intenzionalmente, come può avvenire nel caso degli omosessuali). La realtà è che alterando con le nuove Linee guida l’ancoraggio della legge 40 alla sterilità, si muta in radice tutto lo spirito della legge.
Ancora più grave un’altra innovazione delle Linee guida appena pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale. Si ribadisce la disposizione che proibisce di sottoporre gli embrioni creati in provetta a diagnosi pre-impianto a finalità eugenetica, ma si cassano i paragrafi delle vecchie linee guida che limitavano le indagini sullo stato di salute degli embrioni a quelle strettamente «osservazionali». La posta in gioco è chiara: aprire la strada a test genetici pre-impiantatori. Con due risvolti: il primo concerne la salute degli embrioni, perché qualunque diagnosi che non sia meramente osservazionale ne pone a rischio la sopravvivenza (contraddicendo dunque lo spirito della legge, che vuole salvaguardare il loro diritto alla vita). Il secondo risvolto è ancora più grave: vengono ad essere di fatto consentite le diagnosi a finalità eugenetica, pur formalmente proibite dalla legge. Quando infatti, grazie a un test genetico, si informasse la donna che dei due o tre embrioni procreati in provetta uno solo è portatore di una qualsiasi patologia (anche se pienamente compatibile con la sopravvivenza) l’esito probabile sarebbe la richiesta della donna di accogliere in utero solo gli embrioni 'sani' e di escludere dall’impianto l’ embrione 'malato' (e basterebbe già sottolineare il carattere solo probabilistico dei test genetici per rilevare la gravità bioetica di simili pratiche, che portano inevitabilmente alla distruzione di embrioni sani). La stessa strada potrebbe essere percorsa per selezionare il sesso del nascituro, trasferendo in utero, dopo un adeguato test genetico, solo l’embrione del sesso desiderato.
L’eugenetica, tenuta fuori dalla porta, rientra così dalla finestra. È innegabile che esista in molte coppie un desiderio di selezione eugenetica dei nascituri (desiderio in alcuni casi, come quelli di patologie estremamente gravi, anche umanamente comprensibile), ma è altrettanto innegabile che questo desiderio non è compatibile col rispetto per le vite create in provetta. Non solo la lettera, ma anche e soprattutto lo spirito della legge 40 a favore della tutela della vita embrionale sono inequivocabili: le nuove Linee guida alterano significativamente l’una e l’altro.
Eppure dovremmo tutti, anche le ministre – e soprattutto le ministre di un Governo giunto alla fine del suo mandato –, rispettare con onestà intellettuale la legge vigente, sia nella sua lettera che nel suo spirito.

Francesco D'Agostino - Avvenire -



Dichiarazione del Ministro Livia Turco sulle nuove linee guida

"Queste nuove linee guida sono il frutto di un lavoro rigoroso finalizzato a due precisi obiettivi: la piena e corretta applicazione della legge 40 e la necessità di fornire idonee e puntuali indicazioni agli operatori sanitari alla luce delle nuove risultanze cliniche e del mutato quadro di riferimento giuridico scaturito da ripetuti interventi della magistratura sulle precedenti linee guida. Sono convinta che il decreto oggi pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale abbia centrato questi due obiettivi.

Abbiamo infatti recepito, come previsto dalla legge, avvalendoci dell'Istituto Superiore di Sanità, il parere del Consiglio Superiore di Sanità con tutte le indicazioni ivi contenute. In particolare abbiamo recepito le indicazioni mirate ad ampliare la possibilità di ricorrere alla fecondazione assistita anche per quei soggetti sieropositivi a virus di malattie sessualmente trasmissibili, per i quali è stato riconosciuto uno stato di infertilità "di fatto" e che da oggi potranno, se lo vorranno, avere dei figli senza correre il rischio di infettare la partner e il nascituro stesso. E abbiamo altresì recepito le indicazioni a implementare il sostegno psicologico alle donne e alle coppie che accedono alle tecniche di procreazione assistita, durante tutto il percorso assistenziale, prima, durante e dopo l'effettuazione delle tecniche o anche a seguito del fallimento delle stesse.

Abbiamo dato una risposta a quanti, operatori e cittadini, richiedevano chiarezza sulla possibilità di effettuare diagnosi preimpianto, chiarendo che le linee guida, in quanto tali, non possono prevedere divieti che non siano già contemplati nella legge stessa. Per questo, il nuovo testo delle linee guida non contempla più la limitazione alla sola diagnosi osservazionale, mantenendo comunque il divieto di qualsiasi diagnosi a fini eugenetici così come previsto dall'articolo 13 della legge 40. E ciò in coerenza con l'evoluzione dell'ordinamento, testimoniata da diversi pronunciamenti della Magistratura, sia ordinaria che amministrativa, ed in particolare quello del Tar del Lazio che ha annullato la parte delle precedenti linee guida in cui si limitano le indagini sullo stato di salute dell'embrione a quelle di tipo osservazionale.

In proposito voglio poi sottolineare il mio auspicio che, anche in questo campo, si recuperi maggiore serenità e fiducia nei confronti della comunità scientifica e degli operatori, affidando loro l'approfondimento necessario sulla complessità dei temi relativi all'accuratezza e affidabilità delle indagini diagnostiche genetiche nell'ambito della procreazione assistita e nell'ambito della medicina prenatale. Solo una responsabile autonomia della comunità scientifica può infatti valutare, caso per caso, le soluzioni e i percorsi diagnostici, clinici e terapeutici più idonei per garantire il pieno rispetto dei principi costituzionali del diritto alla salute, della dignità della persona e della tutela della vita.
Nel presentare queste linee guida penso sia inoltre doveroso ricordare quanto, durante il mio incarico di Ministro della Salute, ho considerato come compito prioritario e qualificante del mio mandato per l'applicazione dell'articolo 2 della legge 40,  relativo alla prevenzione delle cause di sterilità e infecondità.  A tal fine abbiamo infatti finanziato specifici progetti di ricerca, sia dell'Istituto di Sanità che di altri enti. Studi e ricerche che avranno come scopo la prevenzione e l'analisi delle cause dell'infertilità, l'individuazione di nuovi strumenti per l'informazione e la conoscenza sulla salute riproduttiva dei giovani, sulla conservazione della fertilità nei pazienti oncologici, sulle procedure innovative per l'identificazione dei fattori etiopatogenetici dell'infertilità maschile, sulla valutazione degli effetti delle radiazioni ionizzanti sulla spermatogenesi umana, nonché della qualità dei gameti, sulla criopreservazione degli ovociti e sul follow-uop dei nati a seguito di queste tecniche, su cicli singoli di trattamento da tecniche di PMA e sui nati, sulla valutazione di polimorfismi genetici correlati con risposta alla stimolazione ovarica controllata e infine sull'incidenza delle coppie italiane che si rivolgono a centri esteri per l'applicazione di tecniche di PMA.

In relazione all'evidenza che in Italia le pazienti arrivano in età avanzata ad una diagnosi di infertilità, ho poi considerato precisi obiettivi di salute pubblica la prevenzione primaria delle cause della infertilità, l'informazione corretta alle donne e alle coppie che accedono alle tecniche di procreazione assistita, le campagne di informazione rivolte a tutta la popolazione, a partire dai giovani e, più in generale, la tutela della salute riproduttiva.

Infine, sempre in relazione all'articolo 2 della legge, condivido quanto suggerito dal Consiglio superiore di sanità nel suo parere del luglio scorso per "implementare, a scopo di ricerca, lo studio del primo corpuscolo polare; implementare gli studi sulle tecniche di criopreservazione e scongelamento degli ovociti per garantirne una migliore qualità in caso di successivi tentativi di impianto; favorire l'estensione di tali tecniche ai centri di procreazione assistita; garantire alle coppie equità di accesso ai trattamenti di procreazione assistita su tutto il territorio nazionale, in termini di competenza professionale, efficienza organizzativa e sicurezza nell'erogazione delle prestazioni, anche per limitare il fenomeno della migrazione interna delle coppie". 

Come condivido, e mi auguro che possa essere ugualmente recepito dal mio successore, il suggerimento del Css riguardo all'"istituzione di un tavolo di confronto che valuti le problematiche connesse al raggiungimento di una migliore efficacia e sicurezza delle tecniche, nel rispetto dei principi costituzionali di tutela della salute delle donne", oltre alla indicazione della raccolta dei dati relativi alle tecniche di fecondazione assistita "in forma disaggregata per una più completa ed articolata valutazione dei risultati".
Livia Turco


Di seguito il pdf del confronto tra le linee guida in formato PDF
pdf confronto-linee-guida-2004-2008 215.12 Kb
Ultimo aggiornamento ( lunedì 05 maggio 2008 )
 
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