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| Eluana - Le ragioni che hanno fermato la “sentenza di morte” |
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| Scritto da Administrator | |
| lunedì 04 agosto 2008 | |
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È di questi giorni la notizia che il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Milano ha proposto ricorso per cassazione contro il decreto della Prima Sezione Civile della Corte d'Appello di Milano che aveva autorizzato il padre di Eluana Englaro e il curatore speciale della stessa a disporre l'interruzione dell'alimentazione e dell'idratazione con sondino naso-gastrico e quindi a porre fine all'esistenza di Eluana. La Procura ha altresì chiesto alla Corte d'Appello di Milano di sospendere l'efficacia del decreto nelle more della decisione della Corte di Cassazione sul ricorso, onde evitare che il decreto stesso venga eseguito e che pertanto la pronuncia della Cassazione intervenga in una situazione ormai irrimediabilmente compromessa dalla morte di Eluana (il solo scrivere queste ultime tre parole mette i brividi). Sempre in questi giorni i due rami del Parlamento hanno deciso di sollevare davanti alla Corte Costituzionale un conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato con riferimento alla sentenza della Corte di Cassazione che ha originato il sopra citato decreto della Corte d'Appello di Milano e agli atti a essa conseguenti. Nel frattempo si sta sviluppando un ampio dibattito politico nell'ambito del quale un nutrito schieramento bipartisan chiede che venga approvata al più presto una normativa in materia di "testamento biologico". Naturalmente la notizia del ricorso per cassazione della Procura di Milano non può che rallegrare tutti coloro (tra i quali chi scrive) che sono convinti della grave erroneità del decreto della Corte d'Appello di Milano. È bene tuttavia far chiarezza su quale sia effettivamente il thema decidendum sul quale dovrà pronunciarsi la Corte di Cassazione. La decisione della Corte di Cassazione non riguarderà i principi di diritto affermati nella sentenza del 16 ottobre 2007 dalla stessa Corte, con la quale quest'ultima, in assenza di una normativa applicabile in materia e con una decisione senza precedenti, aveva letteralmente creato dal nulla i criteri in base ai quali la Corte d'Appello avrebbe potuto autorizzare la disattivazione del sondino naso-gastrico che tiene in vita Eluana. Secondo la Cassazione ciò sarebbe potuto avvenire ove fossero state accertate la sussistenza di una condizione di stato vegetativo irreversibile e la ricostruzione della volontà dell'interessata di richiedere tale disattivazione anche fondandosi su sue precedenti dichiarazioni, sulla sua personalità, sul suo stile di vita e sui suoi convincimenti. Parimenti la Cassazione non si pronuncerà sulla ricostruzione del "consenso presunto" di Eluana all'interruzione dell'alimentazione attraverso il sondino naso-gastrico operata dalla Corte d'Appello di Milano in affermata applicazione dei criteri enunciati dalla Cassazione e sopra riportati. Il ricorso per cassazione riguarda infatti l'applicazione, da parte della Corte d'Appello, del primo dei due criteri dettati dalla Cassazione, ossia l'accertamento della condizione di irreversibilità dello stato vegetativo di Eluana. Nell'ambito del giudizio conclusosi con il decreto della Corte d'Appello oggi impugnato, la Procura aveva richiesto l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio volta ad accertare l'effettiva situazione sanitaria di Eluana, ma tale mezzo istruttorio non era stato disposto. La richiesta della Procura si fondava anche sulla considerazione che lo stato sanitario di una persona è soggetto naturalmente a modificazioni; viceversa l'unica documentazione esaminata dalla Corte d'Appello circa lo stato di Eluana è rappresentata da una relazione prodotta dalla difesa del padre della stessa, risalente all'anno 2002. Nel ricorso per Cassazione la Procura milanese sottolinea altresì che non vi certezza sul fatto che Eluana sia del tutto priva di consapevolezza, tanto che nel decreto della Corte d'Appello si è ragionato nel senso di somministrare sedativi nel momento in cui fossero state tolte l'alimentazione e l'idratazione, al fine di eliminare la possibilità di sofferenza. Ancora, la Procura evidenzia, citando ad esempio l'illustre sanitario britannico Owen, che gli studi più aggiornati dimostrano come in alcuni pazienti in stato vegetativo permanente sia possibile ottenere risposte che danno conto di una residua possibilità di percepire impulsi dall'ambiente; vi sono inoltre casi, quantunque assai rari, di pazienti in stato vegetativo permanente che recuperano parzialmente il contatto con il mondo esterno anche a distanza di moltissimo tempo. C'è solo da augurarsi che la Corte di Cassazione tenga nella dovuta considerazione queste argomentazioni che appaiono assai convincenti. Concludo con una notazione del tutto personale. Sul caso Englaro ho letto e sentito (e in molti casi apprezzato) tantissimi giudizi e commenti, così come anch'io ho cercato di formularne. Non riesco a staccarmi però dalla primissima ed elementare reazione che ho avuto di fronte alle ultime decisioni giudiziarie sul tema e che credo abbia a che fare con il diritto molto più di quanto possa sembrare a una prima impressione: non si può dare la morte con una sentenza. di Riccardo Marletta Tratto da Il Sussidiario.net il 4 agosto 2008 |
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