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| Quando la Cassazione si accanisce sul paziente |
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| Scritto da Administrator |
| Venerdì 15 Aprile 2011 09:14 |
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Il fatto. Giovedì 7 Aprile la Cassazione ha depositato una sentenza che ha fatto molto parlare. Si tratta della condanna a varie pene detentive – ormai prescritte – per tre medici dell'ospedale San Giovanni di Roma che avevano operato una donna quarantenne affetta da tumore con metastasi diffuse. La paziente, perfettamente informata sugli alti rischi di un’operazione, durante un primo intervento aveva subito un’importante emorragia causata da una laparoscopia addominale e poi era spirata a seguito di un successivo intervento praticato al fine di riparare a tale danno. Il reato configurato è quello di omicidio colposo. Dove sta la colpa secondo i giudici di Roma? A causa delle “indiscusse e indiscutibili della paziente [...] non era possibile fondatamente attendersi dall'intervento (pur eseguito in presenza di consenso informato della paziente, madre di due bambine e pertanto disposta a tutto pur di ottenere un sia pur breve prolungamento della vita) un beneficio per la salute e/o un miglioramento della qualità della vita”. I medici dunque erano colpevoli di trattamenti che configurano “forme di inutile accanimento diagnostico-terapeutico”. Questi i fatti che ci permettono di svolgere qualche riflessione, astraendo dal caso concreto per tentare di individuare alcuni principi ispiratori della buona prassi medica e della buona prassi giuridica.
Schizofrenie giurisprudenziali. Detto ciò comunque ci pare che la Cassazione operi con due pesi e due misure a volte, a corrente alternata potremmo dire. Da una parte, vedi caso Eluana e Welby, il consenso del malato – anche se per la donna di Lecco tale consenso era inesistente e si è dovuto ricostruirlo a posteriori in modo artefatto – è un limite invalicabile, un molok intoccabile e sacro, che il medico deve supinamente rispettare e mai valicare, anche nel caso in cui il rifiuto di trattamenti medici o addirittura di mezzi di sostentamento vitale, quali acqua e cibo, porterà alla morte del paziente. Dall'altra, ed è il nostro caso, si ignora il consenso del malato sostituendosi a lui nel determinare i suoi migliori interessi. A ciò si aggiunga che per Eluana si ricostruì un consenso inesistente e la si fece morire, qui di fronte ad un consenso esistente, perchè formale, lo si supera negando qualsiasi chanches di sopravvivenza: sembra proprio che la Cassazione sia animata da una volontà a senso unico eutanasica. Infine annotiamo che nel caso Welby il rifiuto fu espresso dal paziente, qui il rifiuto, se fosse stato possibile, sarebbe stato posto dai giudici: dall’autodeterminazione all’eterodeterminazione dunque. Si toglie lo scettro della decisione al diretto interessato e ci si sostituisce a lui perché, così si fa intendere, egli non è in grado di comprendere quale è il suo miglior bene. Ecco in questo caso, dobbiamo amaramente ammetterlo, la posizione delle toghe romane è stata coerente con il caso Eluana, dato che anche in quel frangente i giudici agirono per il “best interest” della paziente. O forse per il best interest di una certa ideologia necrofila.
© labussolaquotidiana.it - 13 aprile 2011 |
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