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Cosa cambia con l'approvazione degli emendamenti al Progetto di Legge Calabrò? PDF Stampa E-mail
Scritto da Administrator   
Lunedì 08 Marzo 2010 11:42
Mani legate ai medici, con il consenso preventivo scritto ad ogni trattamento sanitario; riconoscimento del potere dei tutori e dei genitori di decidere sulla vita e la morte degli interdetti e dei figli minori; estensione del concetto di accanimento


1. Che cosa è cambiato

L’esame del progetto di legge Calabrò, iniziato in Commissione alla Camera dei Deputati fin dal mese di luglio 2009, ha subito una brusca accelerazione negli ultimi giorni, con l’approvazione di due emendamenti proposti dal relatore on. Di Virgilio.

Quello che ha avuto maggiore eco riguarda la modifica della norma dell’art. 3 del progetto sull’alimentazione e l’idratazione.

Ecco il testo approvato dalla Commissione (in corsivo le modifiche introdotte alla Camera):

Anche nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13/12/2006, alimentazione ed idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, devono essere mantenute fino al termine della vita, ad eccezione del caso in cui le medesime risultino non più efficaci nel fornire al paziente i fattori nutrizionali necessari alle funzioni fisiologiche del corpo. Esse non possono formare oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento.

Le differenze dal testo originario sono due.

Il progetto Calabrò definiva nutrizione e idratazione “forme di sostegno vitale, fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze fino alla fine della vita”, e negava, quindi, la loro natura diterapia; di conseguenza il testamento biologico non poteva rifiutarle e, ovviamente, i medici non potevano sospenderle. Il legislatore sconfessava quindi la linea seguita dai giudici del caso Englaro, che, per autorizzare il distacco del sondino nasogastrico, lo avevano ritenuto “trattamento sanitario”: come si vede, quindi, era una affermazione forte, che puntava al nucleo di quella dolorosa vicenda.

Il nuovo testo cancella ogni definizione; stabilisce un obbligo: di mantenere alimentazione e idratazione fino al termine della vita. Un obbligo, però, che resta privo del fondamento logico: che cioè cibo e acqua non sono terapia, ma sostegno vitale.

La seconda decisiva differenza è l’eccezione all’obbligo: alimentazione e idratazione non devono essere mantenute nel caso in cui non risultino più efficaci nel fornire i fattori nutrizionali alle funzioni fisiologiche del corpo.

A prima vista si tratta di un riferimento ad una situazione medica ben conosciuta che riguarda i pazienti terminali, vale a dire coloro la cui morte è considerata imminente e inevitabile in conseguenza di una patologica inguaribile. Talvolta il corpo di quei pazienti non assimila più alimentazione e/o idratazione, le rifiuta, ne soffre: continuare ad erogarle significa, in questi casi, provocare una sofferenza inutile ad un morente; per accompagnare il paziente ad una morte serena, meglio, quindi, sospenderle, e procedere a cure palliative.


2. 
Non è una modifica innocua.

L’emendamento, infatti, stabilisce una regola generale che non riguarda soltanto i pazienti terminali, ma tutti coloro che beneficiano di alimentazione e idratazione artificiale. Diventa così molto più difficile – e discutibile – stabilire, caso per caso, quando esse “risultino non più efficaci nel fornire i fattori nutrizionali necessari alle funzioni fisiologiche del corpo”: i concetti di “efficacia”, di “necessità”, di “funzioni fisiologiche del corpo” saranno oggetto di interpretazioni diverse, magari anche frutto di una visione ideologica.

In poche parole: Beppino Englaro e i medici che hanno operato su Eluana Englaro concordavano tutti nel ritenere che il sondino nasogastrico fosse “efficace nel fornire i fattori nutrizionali necessari alle funzioni fisiologiche” della giovane donna? Se si ritiene la vita di un soggetto non degna di essere vissuta, quella di continuare a vivere non viene più considerata una “funzione fisiologica” e i fattori nutrizionali non vengono più ritenuti “necessari”…

Compare di nuovo la pretesa di sospendere alimentazione e idratazione a tutti i soggetti in stato di incoscienza o comunque in una condizione diversa da quella terminale.


3. Chi deciderà di sospendere alimentazione e idratazione?

Si risponde: ovviamente i medici.

Non è del tutto vero: saranno sì i medici, ma ai rappresentanti legali degli incapaci ora viene fornito lo strumento per pretendere per via giudiziaria la sospensione di alimentazione e idratazione, qualificandole come “accanimento terapeutico”.

Ecco il via libera a controversie civili – analoghe a quella promossa da Beppino Englaro – nelle quali si chiederà al Giudice (!) di valutare l’efficacia e la necessità di alimentazione e idratazione artificiale alla luce della condizione in cui si trova l’incapace.

E così, in un esplicito tentativo di compromesso, la Commissione ha fatto cadere l’unico “paletto” su cui il mondo cattolico e parte dei prolife avevano insistito: disposti a chiudere entrambi gli occhi sul contenuto eutanasico di alcune norme del progetto Calabrò – che il Manifesto Appello del Comitato Verità e Vita ha cercato di evidenziare – si puntava tutto su un’affermazione di alto significato simbolico: “di sospensione di alimentazione e idratazione artificiale non si deve parlare mai!

Ecco: ora se ne può parlare; ora si potranno promuovere cause civili, nelle quali si reciterà unfinto contraddittorio (con il medico che dirà: “io non lo posso fare, ma se il Giudice me lo ordina …”: non lo abbiamo già visto per la fecondazione artificiale? E tutti abbiamo visto come Eluana Englaro sia stata difesa in sede giurisdizionale).

Adesso i medici ispirati potranno sospendere la nutrizione e idratazione anche a soggetti non terminali: possiamo prevedere l’esito di eventuali denunce penali?

Pare un grottesco ripetersi della vicenda della legge 40: soltanto che in questo caso, i paletti stanno già cadendo prima dell’approvazione finale della legge.


4. Anche l’altro emendamento fatto approvare dall’on. Di Virgilio fa intravedere degli esiti ancora più nefasti della legge che il Parlamento sta approvando.

La modifica estende l’efficacia del testamento biologico a tutti i casi in cui è accertato (da un collegio medico) che il soggetto si trovi nell’incapacità permanente di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze e, per questo motivo, di assumere le decisioni che lo riguardano”; in precedenza il progetto Calabrò prevedeva che le dichiarazioni anticipate fossero efficaci solo per i soggetti in stato vegetativo.

Lo stesso relatore ha collegato i due emendamenti in modo assai sinistro: “…qui intendiamo ampliare la platea, per cui le DAT sono valide per tutti coloro che si troveranno incapaci di intendere e di volere. (…) Diverso (dallo stato vegetativo) è il caso di pazienti in coma traumatico, ischemico, che hanno fatto le DAT per i quali il medico valuterà le condizioni di continuare idratazione e alimentazione. Si tratta dunque, di un punto di partenza diverso, che non tutti hanno compreso”.

Temiamo di aver compreso: abbiamo innalzato il numero dei pazienti – in un’altra intervista l’on. Di Virgilio lo quantifica in 250.000 persone – per i quali “il medico valuterà le condizioni di continuare idratazione e alimentazione”.

E tutto – si guardi bene – a prescindere dalla loro volontà, che manca del tutto. Sì, perché quella norma viene beffardamente inserita nell’articolo che riguarda il testamento biologico – l’autodeterminazione! – ma attribuisce il potere di decidere al medico, magari in accordo con i rappresentanti legali degli incapaci.


5. Come già era stato fatto intendere in occasione dell’approvazione al Senato, nel passaggio alla Camera il progetto Calabrò non poteva che essere peggiorato: e così le altre modifiche approvate dalla Commissione non hanno scalfito quei punti chiaramente indirizzati verso l’eutanasia che il Manifesto Appello del Comitato Verità e Vita ha indicato: mani legate ai medici, con il consenso preventivo scritto ad ogni trattamento sanitario; riconoscimento del potere dei tutori e dei genitori di decidere sulla vita e la morte degli interdetti e dei figli minori; estensione del concetto di accanimento terapeutico al di fuori del trattamento dei pazienti terminali.

Il quadro resta intatto: anzi, viene ulteriormente peggiorato.

Pensare che, secondo il relatore, si tratta solo di un punto di partenza…

 

Giacomo Rocchi

© Comitato Verità e Vita - 5 marzo 2010

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