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| Cnb, sì all'obiezione di coscienza dei farmacisti per pillola giorno dopo |
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| Scritto da Administrator |
| Lunedì 28 Febbraio 2011 10:43 |
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Roma, (Adnkronos Salute) - Sì all'obiezione di coscienza per i farmacisti che non vogliono dare la pillola del giorno dopo, ma a patto che le Istituzioni e le autorità competenti provvedano a tutelare il diritto della donna a ricorrere alla contraccezione di emergenza. Questa, in estrema sintesi, la posizione espressa dal Comitato nazionale di bioetica (Cnb) sulla questione, raccolta in un documento votato oggi in plenaria. "A fronte dell'ipotesi che il legislatore riconosca il diritto all'obiezione di coscienza del farmacista e degli ausiliari di farmacia - si legge in una nota del Cnb - i componenti del Cnb si sono trovati d'accordo che, nel rispetto dei principi costituzionali, si debbano considerare e garantire gli interessi di tutti i soggetti coinvolti, come generalmente previsto in situazioni analoghe. Presupposto necessario e indispensabile per l'eventuale riconoscimento legale dell'obiezione di coscienza è, dunque, che la donna debba avere in ogni caso la possibilità di ottenere altrimenti la realizzazione della propria richiesta farmacologia e che spetti alle Istituzioni e alle Autorità competenti, sentiti gli organi professionali coinvolti, prevedere i sistemi più adeguati nell'esplicitazione degli strumenti necessari e delle figure responsabili per la attuazione di questo diritto". Il Comitato ha infatti ricordato "in via generale che l'obiezione di coscienza, che ha un fondamento costituzionale nel diritto generale alla libertà religiosa e alla libertà di coscienza, deve pur sempre essere realizzato nel rispetto degli altri diritti fondamentali previsti dalla nostra Carta costituzionale e fra questi l'irrinunciabile diritto del cittadino a vedere garantita la propria salute e a ricevere quella assistenza sanitaria riconosciuta per legge". Il documento votato oggi risponde a un quesito formulato dal deputato Udc Luisa Capitanio Santolini, "in merito alla clausola di coscienza invocata dal farmacista per non vendere quei prodotti farmaceutici di contraccezione d'emergenza anche indicati come pillola del giorno dopo - spiega la nota - per i quali nel foglio illustrativo non si esclude la possibilità di un meccanismo d'azione che porti all'eliminazione di un embrione umano". All'interno del Cnb sono comunque emersi orientamenti differenti sulla questione. Alcuni "hanno soprattutto ritenuto che si possa riconoscere al farmacista un ruolo ritenuto riconducibile a quello degli 'operatori sanitari' e che pertanto, in analogia a quanto avviene per altre figure professionali, debba necessariamente essere riconosciuta anche a questa categoria professionale il diritto all'obiezione. Il fatto che il farmacista svolga un ruolo 'meno diretto' rispetto a chi pratica clinicamente l'aborto non è stata ritenuta ragione sufficiente per invalidare l'argomento a favore della clausola morale, dato che la consegna del prodotto contribuisce a un eventuale esito abortivo - si legge nella nota - in una catena di causa ed effetti senza soluzione di continuità". Altri membri hanno invece ritenuto che non si possa "assimilare la figura del farmacista a quella del medico, dato che il rapporto con l'utente è generico: è la ricetta che legittima la consegna del farmaco e non l'identità della persona che lo ritira. Tutte le responsabilità gravano, quindi, sul medico, mentre non vi è alcun coinvolgimento giuridico del farmacista, il quale non ha potere di entrare nel merito delle scelte effettuate. Se si riconoscesse al farmacista il diritto all'obiezione di coscienza, è stato osservato, gli si conferirebbe insieme il diritto sia di censurare l'operato del medico; sia di interferire pesantemente nella sfera privata e più intima di un soggetto (la donna, nell'ipotesi del contraccettivo di emergenza), impedendone di fatto l'autodeterminazione". © ADN Kronos salute |
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